Personale

Retribuzione di risultato, gestione separata, concorsi e previdenza

di Gianluca Bertagna

La rubrica settimanale con le indicazioni sintetiche delle novità normative e applicative in tema di gestione del personale nelle pubbliche amministrazioni.

Retribuzione di risultato solo al raggiungimento degli obiettivi
«La retribuzione di risultato, lungi dal costituire una voce automatica […] resta invece subordinata, per ciascun dirigente, ad una determinazione annuale, da effettuarsi solo a seguito della definizione, parimenti annuale, degli obiettivi e delle valutazioni degli organi di controllo interno di cui al precedente contratto collettivo del 1996». La ha affermato la Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 2462/2018, con la quale ha confermato il rigetto della domanda, proposta da un dirigente nei confronti della comunità montana da cui dipendeva, di condanna al pagamento di una somma a titolo di retribuzione di risultato per gli anni dal 2001 al 2005.
La Cassazione ricorda come, in materia di struttura del trattamento retributivo dei dirigenti, mentre la qualifica dirigenziale costituisce la ragion d'essere del trattamento economico fondamentale, la retribuzione di posizione riflette «il livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione», e la retribuzione di risultato corrisponde all'apporto del dirigente in termini di produttività o redditività della sua prestazione.

Aliquote per il calcolo dei contributi iscritti alla gestione separata
Con la circolare n. 18/2018, l'Inps comunica le aliquote, il valore minimale e il massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 335/1995.

Controllo dei consumi su Sim aziendali e tutela dei lavoratori
Il Garante per la protezione dei dati personali con il provvedimento n. 3/2018 ha fornito il proprio assenso all'utilizzo, da parte di un'azienda, di un sistema per il controllo dei consumi telefonici aziendali sulle Sim fornite ai lavoratori. Queste le regole in dettaglio:
•il Garante ha commisurato i tempi di conservazione dei dati entro un limite di 6 mesi;
• il datore di lavoro dovrà informare adeguatamente i dipendenti e adottare un disciplinare interno per regolamentare le condizioni di uso delle Sim in dotazione ai dipendenti;
• il file sul quale saranno memorizzati i dati estratti dal portale del fornitore del servizio di comunicazione elettronica dovrà essere protetto mediante opportune tecniche di cifratura e, nell'ambito delle successive elaborazioni, i dati dovranno essere anonimizzati mediante l'utilizzo di tecniche che non consentano la re-identificazione dell'interessato;
• in presenza di «consumi anomali», la società provvederà a rilevarne le cause e, ove necessario, evidenzierà al proprio interno l'esigenza di contenere i costi aziendali, ma i dati non potranno essere trattati a fini disciplinari;
• in ogni caso, poiché il sistema è idoneo a realizzare un potenziale e indiretto controllo a distanza sull'attività dei dipendenti, dovrà comunque essere stipulato specifico un accordo sindacale da parte di ciascuna società nel rispetto della disciplina di settore.

Valutazioni delle commissioni di concorso
In caso di giudizio è possibile entrare nel merito del criterio utilizzato dalla commissione per attribuire il punteggio durante un concorso. È quanto ribadito dal Consiglio di Stato - sezione VI - con sentenza n. 352/2018 con la quale ha confermato l'illegittimità degli esiti di una procedura selettiva finalizzata al conferimento di progressioni di livello.
In particolare, a fronte delle doglianze di uno dei candidati esclusi dal passaggio, secondo cui le determinazioni della commissione erano viziate da illegittimità (nella parte in cui non era stato riconosciuto alcun punteggio per l'anzianità maturata con un contratto a tempo determinato), il collegio illustra che, benché i giudizi adottati in sede di valutazione siano espressione di discrezionalità tecnica, ciò non toglie che tale discrezionalità possa essere sindacata qualora si manifesti con caratteri di travisamento dei presupposti di fatto, illogicità e manifesta irragionevolezza. Infatti, «sebbene in linea di principio i giudizi espressi dalle commissioni di concorso, in particolar modo nelle procedure di valutazione comparativa, siano espressioni di discrezionalità tecnica, non v'è dubbio che tale discrezionalità possa e debba essere sindacata, sia pur nei limiti del travisamento dei presupposti di fatto, dell'illogicità e della manifesta irragionevolezza, ovvero della non congruenza delle valutazioni operate con le risultanze di fatto».

Conguaglio dei dati previdenziali ed assistenziali anno 2017
L'Inps, con la circolare n. 20/2018, ha fornito chiarimenti e precisazioni sulle operazioni di conguaglio previdenziale 2017 per i datori di lavoro iscritti alla gestione pubblica. In particolare, l'Istituto illustra alcune indicazioni in merito a:
1. denunce contributive e conguaglio previdenziale annuo;
2. massimale articolo 2, comma 18, della legge 335/1995;
3. massimale contributivo previsto dall'articolo 3, comma 7, del Dlgs 181/1997, da valere per i direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere di cui all'articolo 3-bis, comma 11, del Dlgs 502/1992;
4. tetti retributivi ai fini dell'aliquota aggiuntiva 1%;
5. operazioni di conguaglio annuo: elaborazione dei quadri V1, causale 7, codici motivo utilizzo 1 e 2;
6. termini per le operazioni di conguaglio;
7. sanzioni: criteri temporali per il calcolo e modalità di configurazione delle fattispecie sanzionatorie;
8. certificazione unica dati previdenziali e assistenziali.

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