Personale

Pause, ferie e permessi: tutte le novità del nuovo contratto per regioni ed enti locali

di Consuelo Ziggiotto

L’accordo sul nuovo contratto di Regioni ed enti locali prova a realizzare una maggiore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, nella disciplina che ricevono i nuovi istituti contrattuali volti a garantire nuovi benefici e nuove forme di flessibilità ai lavoratori.
Sono definiti gli strumenti della flessibilità oraria circoscritti tuttavia in un perimetro meno ampio di quello lasciato alla flessibilità del comparto delle «Funzioni centrali». Nello stesso ambito si sono operati interventi di armonizzazione tra le discipline contrattuali e quelle di fonte legale, riempiendo spazi normativi che conducevano a dubbi interpretativi. Attraversa anche questo comparto, in materia di orario di lavoro, la limitazione introdotta dal Dlgs 150/2009, che sottrae alla contrattazione collettiva le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione del rapporto di lavoro restando escluse dalla contrattazione materie quali l'articolazione dell'orario di lavoro.

Le pause indisponibili
L’articolo 22 del nuovo contratto sigilla il contenuto dell'articolo 7 del Dlgs 66/2003 in materia di riposo giornaliero, consacrando il diritto indisponibile a un periodo di riposo consecutivo giornaliero non inferiore a 11 ore. A seguire, definisce la misura minima del diritto alla pausa prevista dall’articolo 8 del Dlgs 66/2003, prevendendo, se l'orario giornaliero eccede il limite delle sei ore, un intervallo non inferiore ai 30 minuti.

La flessibilità mensile
L'orario di lavoro flessibile si realizza con la previsione di fasce temporali entro le quali sono consentiti l'inizio e il termine della prestazione lavorativa giornaliera. La novità è rappresentata dalla definizione dell'arco temporale massimo entro il quale può agire la flessibilità, soprattutto in relazione alla facoltà concessa ai lavoratori, di avvalersi della flessibilità sia in entrata che in uscita nell'ambito della stessa giornata lavorativa, senza vedere in quest'ultimo caso, il debito orario teorico giornaliero assolto. L'eventuale debito orario derivante dall'utilizzo della flessibilità deve essere recuperato, dice l'articolo 27 del nuovo contratto, nell'ambito del mese di maturazione. Spazio temporale più ristretto di quello concesso ai lavoratori del comparto «Funzioni centrali», che possono recuperare il debito orario nell'ambito del mese successivo.

Ferie
Le novità non riguardano solo le ferie ad ore e le ferie solidali, ma anche una nuova ipotesi di interruzione delle ferie. Accogliendo la giurisprudenza prevalente, il contratto ha infatti previsto nel lutto una nuova fattispecie di interruzione delle ferie. Di rilievo, inoltre, è la previsione che legittima la monetizzazione delle ferie maturate e non godute per esigenze di servizio, solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle norme di legge. Il contratto introduce all'articolo 29 una disciplina sperimentale delle ferie fruibili a ore che però è rivolta solo alle regioni e agli enti regionali, lasciando fuori, almeno in questa tornata contrattuale, gli enti locali. Questa nuova modalità richiede il confronto con le parti sindacali. Ciò che è certo è che ogni lavoratore avrà a disposizione un monte ore annuo, il cui computo, qualora le ferie siano fruite per l'intera giornata, terrà conto di una decurtazione del monte ore pari all'orario ordinario che il dipendente avrebbe dovuto effettuare nella stessa giornata, in armonia con l’articolo 71, comma 4 del Dl 112/2008. La possibilità di fruizione a ore delle ferie si ferma di fronte a un limite minimo di giorni interi da fruire nell'anno.

Ferie solidali
In attuazione dell’articolo 24 del Dlgs 151/2015, la cessione dei riposi e delle ferie riceve compiuta disciplina nel contratto collettivo. I lavoratori, genitori di figli minori che necessitano di cure costanti, potranno ricevere in dono dai propri colleghi ferie o giornate di riposo per le festività soppresse, a condizione che abbiano esaurito le proprie e che producano una certificazione legata allo stato di salute del figlio. A ogni richiesta potranno essere assegnati un numero massimo di 30 giorni di ferie o di riposo. La domanda va quindi presentata all'ente il quale, garantendo l'anonimato del richiedente, dovrà rendere noto a tutto il personale l'esigenza manifestata. A questo punto, i dipendenti che intendono aderire alla richiesta, su base volontaria, formalizzano la propria decisione, indicando il numero di giorni di ferie o di riposo che intendono cedere. Per ora le ipotesi legittimanti la cessione delle ferie sono solo quelle legate ad un figlio minore che abbia bisogno di ricevere assistenza, tuttavia, trattandosi di disciplina sperimentale, è possibile che il prossimo contratto estenda il beneficio anche ad altri soggetti.

Il testo del nuovo contratto per il comparto delle «Funzioni locali»

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