Personale

Speciale nuovo contratto/4 - Contratti flessibili, tetto del 20% ma con una pioggia di eccezioni

Contratto a tempo determinato, contratto di somministrazione e lavoro a tempo parziale. Sono queste le tre tipologie di lavoro flessibile che la bozza di contratto modifica rispetto alla vecchia normativa del contratto del 14 settembre 2000. Le disposizioni del Dlgs 81/2015 hanno di fatto imposto una rivisitazione di queste forme di lavoro rimanendo però imprescindibile l’obbligo di attestare l’esigenza temporanea o eccezionale prevista dall’articolo 36 del Dlgs 165/2001.

Il numero dei contratti
La novità più rilevante risiede nell’individuazione della percentuale massima dei possibili contratti stipulabili e le relative eccezioni. Il numero di contratti a tempo determinato e di contratti di somministrazione a tempo determinato non può superare complessivamente il tetto annuale del 20% del personale a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio dell’anno di assunzione. Si può superare il limite in caso di:
• attivazione di nuovi servizi o riorganizzazione per l’accrescimento di quelli esistenti;
particolari necessità di enti di nuova istituzione;
• introduzione di nuove tecnologie che comportino cambiamenti organizzativi;
supplenze del personale docente ed educativo;
• assunzioni per l’esercizio delle funzioni infungibili della polizia locale e degli assistenti sociali (solo tempo determinato);
• personale su progetti finanziati con fondi Ue, statali, regionali o privati;
• eventi sportivi o culturali di rilievo internazionale;
• proroghe dei contratti di personale a tempo determinato interessato dai processi di stabilizzazione (solo tempo determinato).
Un ventaglio ampio di situazioni che aiuteranno gli enti locali senza cancellare l’obiettivo di superamento del precariato.

Il contratto a tempo determinato
Per quanto riguarda il contratto a tempo determinato, il contratto si occupa di raccordare le disposizioni per i dipendenti a tempo indeterminato con quelle sui lavoratori a termine. Le discipline su trattamenti economici, assenze, permessi, periodo di prova ricalcano quelle già vigenti. Si ribadisce poi l’impossibilità di accedere al contratto di somministrazione per il personale della categoria A, dell’area vigilanza e per gli incarichi a supporto degli organi politici.

Somministrati e part time
Anche ai lavoratori somministrati sarà possibile riconoscere incentivi di produttività, ma gli oneri sono a carico dello stanziamento di spesa per il progetto di attivazione dei contratti stessi, senza imputazione al fondo accessorio.
Anche sul lavoro a tempo parziale la riscrittura riproduce quasi interamente le regole già vigenti. Rimane ancorato al 25% della dotazione organica di ogni categoria il contingente massimo dei part-time possibili. Per i dipendenti incaricati di posizione organizzativa:
• negli enti con la dirigenza, non è possibile ottenere la trasformazione a part-time a meno che non si rinunci all’incarico di responsabilità;
• negli enti privi di dirigenza, la trasformazione è possibile ma con una durata non inferiore al 50% del rapporto a tempo pieno e con l’obbligo di riproporzionare anche il valore della retribuzione di posizione.
Il contratto part time va stipulato per iscritto e deve contenere la collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno. Viene confermato il diritto del dipendente di tornare a tempo pieno, con le conseguenti difficoltà di programmare il contenimento delle spese di personale. Il ritorno a tempo pieno nei primi due anni dalla trasformazione è possibile se il posto è mantenuto a tempo pieno in dotazione organica, mentre trascorsi due anni può avvenire anche in soprannumero.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©