Personale

Nessun danno erariale per la nomina a dirigente del funzionario comandato

di Vincenzo Giannotti

Secondo la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale della Basilicata, sentenza n. 10/2018, non vi è danno erariale in caso di nomina a dirigente da parte dell'amministrazione ricevente del funzionario in comando, in quanto le assunzioni disposte prima del Dl 90/2014 non potevano considerarsi illegittime anche se disposte in via fiduciaria, stante la non univoca giurisprudenza contabile sull'argomento. Né sarebbe possibile opinare circa gli stringenti requisiti richiesti per l'assunzioni di figure dirigenziali disposte prima delle modifiche introdotte dalla legge 150/2009 che ha esteso anche agli enti locali i principi e le regole contenuti nell'articolo 19,comma 6, del Dlgs 165/2001 inizialmente riservate alle sole amministrazioni dello Stato.

Il caso
Un ente strumentale di enti locali, cui si applica la completa disciplina prevista dal Testo unico per il pubblico impiego, ha proceduto in via fiduciaria alla nomina a dirigente di un funzionario ricevuto in comando da un ente locale, applicando le disposizioni dell'articolo 110, comma 1, del Testo unico per gli enti locali, in assenza di pubblica selezione, per la durata di quattro anni. La Procura contabile, a fronte della spesa sostenuta dall'ente strumentale, ha disposto il rinvio a giudizio sia del rappresentante legale dell'ente, sia dello stesso dirigente a contratto nominato, ognuno per la metà degli importi inutilmente corrisposti per la durata dell'incarico conferito. Secondo le contestazioni della Procura, infatti, le attività illegittime poste in essere, in merito alla posta di danno rilevata, sono la conseguenza sia dell'incarico disposto intuitus personae, ossia in assenza della procedura comparativa (con i correlati obblighi di pubblicità), sia per l'assenza in capo al nominato dirigente dei requisiti previsti di precedenti incarichi dirigenziali ricevuti, non rilevando in questo ambito l'esperienza acquisita a fronte dell'illegittima nomina del funzionario a dirigente nel comune di appartenenza in considerazione della mancata previsione nella dotazione organica nel Comune di figure dirigenziali, tanto che l'amministrazione ha proceduto in autotutela alla revoca del citato incarico ed è stata, inoltre, condannata dai giudici contabili per danno erariale (sentenza n. 10/2015 della stessa Sezione giurisdizionale).

Le motivazioni dei giudici contabili
In merito al conferimento dell'incarico di dirigente al funzionario in comando, il Collegio contabile non condivide le accuse della Procura sull'illegittimità della sua nomina a dirigente, sia per mancata preventiva selezione, sia in quanto non era possibile cambiare la qualifica di funzionario dallo stesso rivestita al momento del comando presso l'amministrazione di destinazione.
In merito alla asserita illegittimità della nomina si evidenzia come non sia possibile rilevare la supposta «commistione» dei caratteri strutturali e procedimentali del «comando» e del «rapporto fiduciario ex art.110 T.U. Enti Locali» produttiva «ex se» di conclamato danno erariale. Infatti, se l'incarico dirigenziale non fosse stato conferito al funzionario comandato sarebbe stato oggetto di potenziale conferimento ad altro soggetto, con inevitabile, dovuta (e perciò non ingiusta) corresponsione del relativo trattamento economico.
In merito, invece, all'altra dichiarata illegittimità evidenziata dalla Procura, circa la possibile violazione delle regole normativamente preordinate alla corretta costituzione del rapporto in base all’articolo 110 del Dlgs 267/2000, in assenza di procedure di selezione o comparazione, oltre al mancato riscontro di significative e «conferenti» pregresse esperienze dirigenziali, rispettivamente richieste dal comma 1 dell’articolo 110, e dal comma 6 dell'articolo 19 del Dlgs n.165 del 2001, il Collegio contabile ne confuta la tesi sostenuta, trattandosi di un'assunzione disposta nell'anno 2008, per le seguenti ragioni:
• l'obbligo della «selezione comparativa», finalizzata all'accertamento della comprovata esperienza e della specifica professionalità del soggetto «incaricando», è stato introdotto solo a partire dalle disposizioni contenute nel Dl 90/2014, con conseguente inapplicabilità, «ratione temporis» (si veda il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 9 settembre 2017);
• stesso discorso temporale vale anche in riferimento dell'obbligatorio e documentato riscontro della comprovata qualificazione professionale corredata dalla pregressa esperienza quinquennale nelle funzioni dirigenziali, inserito, per gli enti locali, dall'articolo 40 della legge 150/2009, che ha esteso a questi ultimi, e dunque anche agli enti strumentali degli stessi, i più rigorosi criteri valutativi prima previsti dall'articolo 19,comma 6, del Dlgs 165/2001, per le sole amministrazioni dello Stato.
Il Collegio contabile, pertanto, assolve i convenuti per mancanza di colpa grave, avuto riguardo alla costituzione del rapporto di lavoro dirigenziale del funzionario comandato.

La sentenza della Corte dei conti Basilicata n. 10/2018

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