Personale

Dirigenti, il rimborso delle spese per raggiungere la sede di lavoro è danno erariale

di Ulderico Izzo

Costituisce danno all'erario l'erogazione di rimborsi delle spese sostenute dal dirigente di un ente strumentale della Regione per raggiungere la sede di lavoro, al fine di adempiere ad un obbligo che è proprio dello status di cui risulta titolare. La censura di colpevolezza grave è sorretta dalla totale obliterazione di regole poste a presidio del buon senso amministrativo, rivelandosi davvero sorprendente la necessità di richiedere ed ottenere un parere teso a chiarire se al dirigente spettasse tale rimborso. Lo ha affermato la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Basilicata, con la sentenza n.10/2018.

Il fatto
La Procura contabile della regione Basilicata ha convenuto in giudizio il commissario liquidatore, il commissario straordinario e il responsabile della segreteria tecnico-amministrativa della locale Autorità d'ambito territoriale ottimale, contestando loro di aver prodotto un danno di oltre 200 mila euro mediante condotte ritenute connotate da grave grado di colpa. La Procura erariale ha contestato i rimborsi riconosciuti per le spese di viaggio con mezzo proprio per il percorso casa-lavoro al commissario liquidatore e al dirigente responsabile della segreteria tecnico/amministrativa. La Corte contabile ha condannato per danno all'erario il dirigente che ha usufruito di tali rimborsi e il commissario che ha consentito tale forma di ristoro patrimoniale. Correttamente, il collegio giudicante ha ritenuto legittimo, invece, la liquidazione dei rimborsi in favore del Commissario liquidatore, il cui status giuridico e la cui funzione non apparivano sovrapponibili né a quelle rinvenibili nel pubblico impiego, né a quelle proprie degli Amministratori pubblici locali, dovendo egli assicurare gli adempimenti riconducibili alla Presidenza ed alla “componente consiliare esecutiva” delle disciolte Aato. Il Commissario liquidatore, nello svolgimento dei suoi compiti doveva garantire l'assolvimento degli adempimenti di liquidazione tanto a Potenza quanto a Matera e in tale contesto operativo, la scelta il riconoscere i rimborsi delle spese di viaggio non è connotata da quel rilevante grado di colpa in grado di tradursi in superficiale e riprovevole inosservanza delle regole della buona e prudente amministrazione.

La decisione
Quel che rileva, ed è spunto di una riflessione, è come sia possibile sottovalutare le più normali regole di buona amministrazione ovvero, come affermato in sentenza, il buon senso amministrativo. Il comportamento colposo, sia del commissario liquidatore, sia del dirigente, viene rimarcato anche dal fatto che i convenuti avevano chiesto ad un docente universitario se l'ordinamento consentisse il rimborso a favore del dirigente. La condotta è colposa per quest'ultimo, in quanto non poteva né richiedere, né avallare il ristoro delle spese sostenute per recarsi al lavoro, adeguatamente retribuito; per il commissario, altrettanta colpevolezza si rileva nella sua condotta poiché egli avrebbe dovuto immediatamente sospendere tale illecita erogazione di accessorio retributivo, e procedere al conseguenziale recupero di quanto in passato liquidato al medesimo titolo.

L'imparziale e buon andamento della Pa
La decisone in rassegna ricorda che chi occupa un ruolo di vertice, sia di governo, sia di gestione, deve svolgerlo nel rispetto di quel principio costituzionale scolpito nell'articolo 97 cioè garantire l'imparziale e il buon andamento della Pa. La colpa grave è stata individuata dal collegio giudicante nella mancanza di immediata e pronta reazione correttiva di una spesa chiaramente non giustificata, né giustificabile, alla luce di una serena lettura delle regole elementari del regime retributivo del Pubblico impiego.

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