Personale

Allagamenti, il dirigente comunale che non ha impedito l'accesso al sottopasso risponde di omicidio colposo

di Daniela Dattola

Il Dirigente del Settore comunale competente in materia di sicurezza della strada di cui l'Ente è proprietario deve prevedere i probabili comportamenti imprudenti degli utenti della strada, adottando apposite misure preventive di sicurezza, tanto più in caso di pericolo di eventi atmosferici eccezionali quale la pioggia forte. Lo impone il combinato disposto degli articoli 141 commi 1, 2 e 3 del Dlgs n. 285/1992 e 589 comma 1 del Codice penale. Ne consegue che, in caso di sinistro e conseguente decesso dell'automobilista imprudente originato dall'assenza delle necessarie misura di sicurezza stradale sopra indicate, nessuna efficacia causale può essere attribuita all'imprudenza alla guida dell'automobilista, dal momento che la condotta è da ricondurre proprio alla mancanza delle cautele che avrebbero potuto neutralizzare il rischio del comportamento della vittima.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sezione IV penale, sentenza n. 9161/2018.

Il caso
Un automobilista si immetteva nel sottopasso mentre era in corso una forte pioggia, a velocità elevata, effettuando una manovra pericolosa di accostamento verso il muro e tenendo i finestrini abbassati. Egli veniva poi sommerso dall'acqua che invadeva l'abitacolo della vettura e ne causava l'annegamento. L'accesso al sottopasso non era impedito da nessuna segnalazione o barriera, sebbene fosse nota l'insufficienza dell'impianto di smaltimento delle acque piovane e si fossero già verificati in quel punto gravi episodi di autovetture bloccate dall'acqua. La Dirigente del settore comunale tecnico Lavori pubblici era perciò condannata in primo ed in secondo grado per omicidio a titolo di omissione per colpa generica, non avendo assolto all'obbligo di prevenzione del pericolo scaturente dall'allagamento.

Le norme violate
La vittima ha violato l'articolo 141 del Codice della strada, il quale dispone che:
• è obbligo del conducente regolare la velocità in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche e alle condizioni della strada e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose (comma 1);
• “il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza” (comma 2);
• “in particolare, il conducente deve regolare la velocità (…) nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche” (comma 3).
La norma trova il suo limite naturale nella ragionevole prevedibilità degli eventi oltre il quale non è consentito parlare di colpa (Corte di cassazione, sezione IV penale, sentenza 27 aprile 2017 n. 25552) ed anche nella predominante posizione di garanzia che la giurisprudenza formatasi sul disposto dell'articolo 589 comma 1 del Codice penale attribuisce al Responsabile dello specifico settore competente in materia dell'Ente proprietario della strada.

La responsabilità del Dirigente
La Suprema Corte di legittimità ha da sempre statuito che in capo all'Ente proprietario di una strada destinata ad uso pubblico:
• sussiste una posizione di garanzia da cui deriva l'obbligo di vigilare affinché quell'uso si svolga senza pericolo per gli utenti (Corte di cassazione, sezione IV penale, sentenza 29 marzo 2016 n. 17010);
• incombe l'obbligo di porre non solo i segnali di pericolo strettamente previsti dal Codice stradale, ma anche quelli, ulteriori e diversi, idonei a impedire l'insorgere di situazioni di pericolo per l'incolumità degli utenti, quando i primi siano insufficienti in relazione a situazioni concrete (Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 23 ottobre 1990).
La segnalazione della presenza del pericolo di allagamento e di ristagni d'acqua è l’unica circostanza che configura la ricorrenza del caso fortuito dipendente da colpa del danneggiato e che esclude la responsabilità dell'Ente custode della strada ai sensi dell'articolo 2051 del Codice civile è quello (Tribunale di Cassino, sentenza 16 marzo 2010).

La sentenza
Il Collegio ha dichiarato inammissibile il ricorso, lasciando così in vita la sentenza di condanna della Corte d'Appello, rilevando preliminarmente che una nuova valutazione della prova dibattimentale è del tutto incompatibile con il giudizio di legittimità affidato alla Corte di Cassazione, essendo lo stesso di esclusiva pertinenza dei Giudici di merito.
Gli Ermellini hanno giudicato manifestamente infondati tutti gli ulteriori motivi di ricorso, osservando che:
• attribuire alla condotta di guida della vittima il carattere dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità per aver violato l'articolo 141 del Codice della strada “significherebbe trascurare il fatto che la vittima era un utente della strada, sulla cui osservanza delle regole cautelari non era lecito fare incondizionato affidamento”. Anzi, tale condotta costituisce una condizione che, per comune esperienza, è concretamente prevedibile anche dalle autorità preposte alle misure di sicurezza stradale, “ed è per questo che il verificarsi di peculiari condizioni di pericolo impone l'adozione (…) di apposite misure, ad esempio segnaletiche”. Per l'effetto, “nessuna efficacia causale può essere attribuita alla imprudenza alla guida da parte della persona offesa, nel caso in cui tale condotta sia da ricondurre proprio alla mancanza delle suddette cautele che, se adottate, avrebbero neutralizzato il rischio del comportamento del conducente”;
• competeva all'Ufficio retto dalla ricorrente il compito di curare le criticità delle reti idriche e fognarie e quindi di intervenire in situazioni simili a quella verificatesi già due mesi prima dell'evento, a maggior ragione che almeno due suoi funzionari erano a conoscenza di tale evento e che la copiosità della pioggia verificatasi il giorno dell'evento mortale era alquanto prevedibile. Pertanto, correttamente è stato addebitato alla ricorrente “l'aver omesso di intervenire e di attivarsi, con idonee misure, in relazione alle prevedibili criticità del sottovia in cado di eventi atmosferici, criticità peraltro già palesatesi due mesi prima”;
• a nulla rileva che la viabilità e la segnaletica stradale fossero attribuite ad un Settore comunale differente da quello retto dalla ricorrente, visto che in casi simili sussistono contemporanei obblighi concorrenti d'intervento di tutti i Settori comunali interessati;
• è di tutta evidenza che l'adozione di misure idonee ad agevolare il deflusso delle acque meteoriche e, nelle more, di misure interdittive della circolazione nel sottopasso si poneva come idonea, secondo il principio del giudizio prognostico ex ante, ad evitare eventi del tipo di quello accaduto. “Eventi il cui verificarsi, in caso di mancata adozione delle suddette misure, si poneva come concretizzazione del rischio che tali misure miravano a prevenire”.

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