Personale

Ape sociale, pensione anticipata, posizioni organizzative e visite mediche per infortuni sul lavoro

di Gianluca Bertagna

La rubrica settimanale con le indicazioni sintetiche delle novità normative e applicative in tema di gestione del personale nelle pubbliche amministrazioni.

Visite mediche per lavoratore assente per infortunio
Sulla questione se sussista l’obbligo di reperibilità per i lavoratori pubblici assenti per infortunio sul lavoro, la Funzione pubblica ha pubblicato il parere del 20 febbraio 2018 n. 322. Il dipartimento precisa che nel Dm 17 ottobre 2017 n. 206 non esiste come causa di esclusione dall’obbligo di reperibilità l’assenza per infortunio sul lavoro, in quanto la competenza in questo campo è e resta in capo all’Inail.

Controversie inerenti la nomina di posizioni organizzative
Il Tar Piemonte - sezione II - con la sentenza del 29 gennaio 2018 n. 139, in relazione al ricorso di un soggetto avverso gli atti con cui era stato individuato e nominato un nuovo comandate del servizio associato di polizia locale presso un Comune ritiene che l’assegnazione della posizione organizzativa «si ascrive comunque ad atto di gestione del rapporto ed ha configurazione di eventuale diritto soggettivo», quindi di competenza del giudice ordinario. Pertanto, l’affidamento della «carica» di posizione organizzativa (nel caso in esame, comandate del corpo associato), si tratterebbe di fattispecie non integrante qualifica né mutamento di profilo professionale, peraltro fisiologicamente temporanea e quindi si tratterebbe di gestione del rapporto e avrebbe configurazione di eventuale diritto soggettivo, demandato alla cognizione del giudice ordinario.

Le istruzioni per il pensionamento anticipato
Con la circolare del 23 febbraio 2018 n. 33, l’Inps ha fornito i primi chiarimenti e istruzioni applicative sull’accesso al beneficio di pensionamento anticipato per i lavoratori precoci, in base all’articolo 1, commi da 199 a 201, della legge 232/2016 (modificato dall’articolo 1, commi 162 – 165, della legge 205/2017 (legge di bilancio 2018).

Contribuzione previdenziale forfettaria per amministratori liberi professionisti
La Corte dei conti dell’Abruzzo, con la delibera del 23 febbraio 2018 n. 27, dopo aver illustrato la normativa di riferimento, prende in esame la situazione della contribuzione previdenziale forfettaria per gli amministratori libero professionisti. La sezione sottolinea come il contrasto tra i giudici ordinari e giudici contabili riguardi l’interpretazione dell’inciso al comma 2, articolo 86, del Dlgs 267/2000, che riguarda i lavoratori «non dipendenti» investiti dell’incarico pubblico e per i quali è previsto il pagamento di una cifra forfettaria annuale «allo stesso titolo previsto dal comma 1».
I magistrati, alla luce dei contrastanti approdi ermeneutici, sospendono il parere e rimandano gli atti alla Sezione Autonomie, ritenendo utile l’adozione di una delibera di orientamento relativamente al quesito di diritto: «Se sia costituzionalmente orientata l’esegesi della giurisprudenza contabile secondo la quale l’articolo 86, comma 2, Tuel, nella parte in cui richiama lo «stesso titolo del comma 1», impone all’amministrazione locale di procedere al pagamento dei contributi forfettari di legge agli istituti previdenziali dei lavoratori non dipendenti - investiti di un mandato elettivo - unicamente nel caso di avvenuta formalizzazione, da parte di questi ultimi, di una rinuncia all’attività professionale per tutta la durata della carica, similmente a quanto previsto dal comma 1 della stessa disposizione riguardo i lavoratori dipendenti collocati in aspettativa non retribuita».

Apesociale: come funziona dopo la legge di bilancio
Con la circolare del 23 febbraio 2018 n. 34 , l’Inps fornisce istruzioni applicative e ulteriori chiarimenti relativi all’indennità prevista dall’articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 232/2016 (legge di bilancio 2017), per soggetti in particolari condizioni (APE sociale).
L’Istituto sottolinea la necessità di ulteriori chiarimenti, in seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 1, commi 162, lettere b), c), d), e) e h), 163, 164, 165 e 167 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di bilancio 2018).

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