Personale

Contratto, sull’orario di lavoro contrattazione limitata

di Consuelo Ziggiotto

L'ipotesi di contratto sottoscritta all'alba del 21 febbraio scorso realizza un contemperamento dell'eredità lasciata dalla riforma Brunetta in materia di orario di lavoro che va pesato e rivisto alla luce del contenuto della disposizione contrattuale e del Dlgs 75/2017. Ma è proprio vero che il ruolo dei sindacati sul tema è stato riscritto, facendo conquistare alla contrattazione un terreno che sembrava aver perduto?

L’evoluzione delle norme
Provando a fare un po' di ordine, va ricordato che nel 2009 è stato riscritto l'articolo 5, comma 2, del Dlgs 165/2001. La fonte legale ha rimandato al potere dirigenziale le misure sulla gestione delle risorse umane, la direzione e l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici. L'Aran stessa, a suo tempo, ha accolto la tesi della Funzione pubblica rispetto alla posizione da assumere con le parti sindacali: niente contrattazione né concertazione nelle materie afferenti l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici, ma sola informazione.
Gli atti di indirizzo per il rinnovo contrattuale avevano confermato l'orientamento, ribadendo una posizione che nel tempo ha cambiato però le carte in gioco. Sì, perché il Dlgs 75/2017, uno dei decreti attuativi della Riforma Madia, aveva già preparato le premesse per fare un passo indietro rispetto alla riforma Brunetta, mettendo mano e modificando l'articolo 5, comma 2, del Dlgs 165/2017 e rimuovendo quel periodo che inequivocabilmente assegnava al dirigente il potere di organizzare gli uffici e il lavoro.
Una mancata sincronia di intenti, visto che gli atti di indirizzo sono del novembre 2017 e una diversa strada sembrava già essere stata scritta a maggio 2017.
C'è da dire che l'orario di lavoro ha da sempre rappresentato un terreno di convergenza straordinario tra fonte legale e contrattuale, e non si può ignorare il diverso rapporto tra legge e contratto, lasciato dal nuovo articolo 2, comma 2, del Dlgs 165/2001. Le nuove regole prevedono la possibilità di andare in deroga alle disposizioni del Dlgs 165/2001 solo nelle materie affidate alla contrattazione collettiva secondo l'articolo 40, comma 1.
La precisazione è pertinente e coerente con l'impianto complessivo, in quanto, nell'elencazione delle materie sottratte alla contrattazione nazionale collettiva, si elenca appunto l'organizzazione degli uffici.

Il nuovo contratto
A questo punto, vanno collocati gli esiti delle trattative contrattuali, ma soprattutto vanno contestualizzati all'interno dell'impianto normativo esistente.
La spinta delle organizzazioni sindacali per avere un ruolo più determinante in fatto di orario di lavoro si riflette nell'ipotesi di contratto, in un’evoluzione che il Dlgs 75/2017 aveva concorso a determinare prevedendo, oltre all'informazione ai sindacati, anche le ulteriori forme di partecipazione che in sede contrattuale si andavano preparando.
Il risultato ottenuto è stato che l'articolo 5 demanda al confronto con le parti sindacali l'articolazione delle tipologie dell'orario di lavoro, e l'articolo 7 precisa che sono oggetto di contrattazione integrativa i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita.
Per rendere questo assetto conforme alla fonte legale, gli spazi ottenuti dalle parti sindacali rimangono comunque perimetrate al confronto per quanto riguarda l'articolazione dell'orario di lavoro.
Per quanto riguarda la flessibilità, la disposizione contrattuale precisa che se, entro 30 giorni dall'inizio delle trattative (prorogabili per altri 30) non si è raggiunto l'accordo, il datore di lavoro esercita la propria libertà di iniziativa e decisione, seguendo un percorso diverso dalle materie per le quali, ove non sia raggiunto l'accordo, si procede solo in via provvisoria. Il tutto rispettando il principio che alla base di ogni relazione tra datore di lavoro e parte sindacale deve osservarsi un atteggiamento orientato alla prevenzione dei conflitti, mosso da correttezza e buona fede e indirizzato a raggiungere accordi.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©