Personale

Graduatorie, permessi di studio, assegni familiari e maternità, indennità di trasferta

di Gianluca Bertagna

La rubrica settimanale con le indicazioni sintetiche delle novità normative e applicative in tema di gestione del personale nelle pubbliche amministrazioni.

Criteri di utilizzo delle graduatorie
Interrogata sulla possibilità di coprire «posti a tempo pieno della dotazione organica 2017», utilizzando graduatorie approvate nel 2012, «per la copertura di posti a tempo parziale di vari profili», con delibera n. 28/2018 la Corte dei conti dell’Umbria ritiene che si debbano distinguere e tenere separare i posti «a tempo pieno» da coprire con graduatorie del 2012 preesistenti alle graduatorie stesse, da quelli (sempre a “tempo pieno”) istituiti dopo, ossia nel 2017. Per questi ultimi, lo scorrimento della graduatoria non è consentito, ostandovi il chiaro tenore letterale dell’articolo 91, comma 4, Tuel.
Al contrario, per i posti «a tempo pieno» preesistenti alle graduatorie del 2012, da coprire mediante scorrimento delle graduatorie stesse, viene ricordato che rientra nei poteri discrezionali dell’amministrazione, ed è oggetto di «riserva amministrativa», l'utilizzazione delle graduatorie già approvate (e ancora valide), in alternativa al bando di un nuovo concorso. La scelta in concreto operata, peraltro, va espressa mediante atti adeguatamente motivati, tenendo «nel massimo rilievo la circostanza che l’ordinamento attuale afferma un generale favore per l'utilizzazione delle graduatorie degli idonei».

Permessi per diritto allo studio
Le 150 ore di permesso retribuito per il diritto allo studio (articolo 15 del Ccnl 14 settembre 2000, possono essere richieste dal dipendente in relazione alla partecipazione a un tirocinio per la pratica forense?
L’Aran, con parere RAL_1961_Orientamenti Applicativi ricorda che l'articolo 15, comma 2, del Ccnl 14 settembre 2000 stabilisce che i permessi per il diritto allo studio «sono concessi per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami».
Pertanto, come emerge chiaramente dalla formulazione del testo contrattuale, il presupposto indispensabile per l’eventuale fruizione dei permessi è rappresentato dalla frequenza di corsi finalizzati al rilascio di titoli di studio legali o di attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico e quindi non sembra potersi inquadrare nella casistica la frequenza di una scuola forense finalizzata al conseguimento dell’abilitazione alla professione di avvocato.

Assegno nucleo familiare e maternità
L'Inps ha fornito con la circolare del 28 febbraio 2018 n. 35 le indicazioni in merito all'assegno per il nucleo familiare e a quello di maternità concessi dai comuni. In particolare è stata rivalutata, per il 2018, la misura degli assegni e dei requisiti economici e pertanto, il documento riepiloga gli importi delle prestazioni sociali e dei limiti di reddito validi per il 2018.

Lavorazioni “gravose” in previdenza
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 47/2018 il decreto interministeriale Lavoro-Economia 5 febbraio 2018 - emanato in base all’articolo 1, comma 153, della legge di bilancio 2018 - che provvede a specificare le professioni di cui all’allegato B della legge, esentate dall’incremento di 5 mesi dei requisiti pensionistici previsto a decorrere nell’anno 2019 a causa dell'incremento della speranza di vita, a condizione che i lavoratori interessati svolgano tali attività da almeno sette anni nei dieci precedenti il pensionamento e siano in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni.
Le categorie di lavoratori, inserite nell’allegato A del decreto, sono una specificazione di quelle già individuate dalla legge di bilancio 2017 ai fini dell’accesso all’Ape sociale e al pensionamento anticipato per i lavoratori «precoci» e d quattro categorie professionali, inserite nell’allegato B della Legge di bilancio 2018. Le specificazioni delle categorie lavorative gravose effettuate dal decreto interministeriale del 5 febbraio 2018 valgono, comunque, anche ai fini dell'accesso all'APE sociale, nonché al pensionamento anticipato previsto per i lavoratori “precoci”.

Corresponsione indennità di turno per trasferta

Un ente ha chiesto all'Aran se sia possibile remunerare l'indennità di turno a un dipendente chiamato a svolgere la sua attività lavorativa in trasferta.
Con parere RAL_1956_Orientamenti Applicativi è innanzitutto ricordato che in presenza di un'organizzazione del lavoro per turni, la relativa indennità può essere erogata al personale interessato solo se abbia effettivamente reso la propria prestazione lavorativa nell'ambito del turno di assegnazione.
La precisa formulazione della clausola contrattuale non consente l'erogazione della stessa in tutti i casi in cui sia mancata la effettiva prestazione di servizio in turno, quindi, non solo nelle ipotesi di assenza dal servizio (qualunque sia la causa dell'assenza: ferie, malattia, ecc.), ma anche in quelle particolari fattispecie nella quale, pur essendo formalmente in servizio, il dipendente interessato comunque non rende la propria prestazione nell'ambito dell'organizzazione del turno, come nel caso in cui lo stesso partecipa ad un corso di formazione o come quello prospettato, in cui il dipendente viene inviato in missione, ma pur svolgendo le proprie mansioni ed adempiendo alle proprie funzioni, non svolga comunque attività lavorativa in turno.

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