Personale

Con il contratto orario più flessibile con riposo minimo da 11 ore

di Arturo Bianco

Orario di lavoro spalmato di regola su cinque giorni alla settimana, fatte salve le esigenze di garantire la migliore erogazione dei servizi; riproposizione dei tetti previsti dal legislatore per cui i dipendenti devono avere almeno 11 ore consecutive di riposo per ogni giornata e, in caso di orario che eccede le sei ore devono avere almeno una pausa di 30 minuti. Nel caso di turnazioni occorre comunque rispettare il vincolo del riposo giornaliero minimo di almeno 11 ore consecutive. La contrattazione decentrata può aumentare il tetto del compenso per la reperibilità fino a 13 euro al giorno. L'orario multiperiodale può spingersi fino a 13 settimane all'anno e può dar luogo anche alla riduzione delle giornate di lavoro. Disposto l’ampliamento dei margini di flessibilità nell'orario. Sono queste le principali novità in materia previste dall’ipotesi di contratto nazionale.

L’orario
La durata ordinaria dell’orario di lavoro continua a essere fissata in 36 ore settimanali. Questo orario viene dal contratto strutturato su cinque giorni alla settimana, mentre in precedenza apparteneva agli enti decidere se articolato su cinque o sei giorni: si ricorda che le ferie continuano ad essere calcolate in modo diverso a secondo dei giorni di impegno settimanale. Il superamento delle cinque giornate settimanali viene consentito in presenza di esigenze connesse alla erogazione dei servizi e/o a quelle di collegamento con altre pubbliche amministrazioni.
Sono confermate le disposizioni dettate dal DL n. 66/2003 per cui nell’arco di 6 mesi non si devono superare le 48 ore settimanali, comprese le prestazioni di lavoro straordinario. L'ente ha in materia di articolazione dell'orario di lavoro un’ampia competenza decisionale, da esercitare nell'ambito dei principi di carattere generale dettati dall'ordinamento e delle relazioni sindacali. Esso può decidere l’articolazione dell’orario tenendo conto di queste seguenti tipologie: orario flessibile, turnazioni, orario multiperiodale, termine che prende il posto dell'orario plurisettimanale previsto da altre norme contrattuali. Si deve aggiungere anche la possibilità di utilizzare l'istituto della reperibilità. Queste tipologie di svolgimento delle prestazioni possono essere tra loro cumulate.

La pausa
Riprendendo le indicazioni del Dlgs 66/2013 sono riaffermati due vincoli: i dipendenti hanno diritto per ogni singola giornata ad almeno 11 ore di pausa consecutiva e, in caso di orario giornaliero superiore a sei ore, scatta la pausa di almeno 30 minuti, che non riduce la durata dell'orario settimanale. Viene infine ribadito il principio di carattere generale che la rilevazione delle presenze e dell'orario di lavoro deve essere effettuata con controlli ed apparecchiature di carattere economico.

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