Personale

Regole certe per i turni sovrapposti

di Arturo Bianco

Nel nuovo contratto di lavoro si conferma che la turnazione richiede la rotazione in modo equilibrato nell'arco del mese tra i vari turni. La istituzione di questa modalità di svolgimento della prestazione deve essere deliberata da parte delle singole amministrazioni.
Le principali novità: i turni possono in parte sovrapporsi per consentire lo scambio delle consegne. La possibile sovrapposizione dei turni si doveva considerare come un principio implicitamente già presistente, per cui l’effetto delle nuove disposizioni rischia di delimitarne l'ambito di applicazione. I turni notturni vanno dalle 22 alle 6 e quelli notturni e festivi dalle 22 del giorno prefestivo e le 6 del giorno festivo ed ancora dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo. I turni notturni non possono di norma superiore i 10 nell'arco del mese. Dai turni notturni vanno escluse le donne in gravidanza e allattamento fino a un anno di vita del bambino e quelle in allattamento, nonché coloro che assistono congiunti gravemente disabili. Questa indennità serve a «compensare interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro». Occorre chiarire se in questo modo sono superati i dubbi sul trattamento economico da corrispondere per le giornate di festività infrasettimanale.

La reperibilità
Anche il servizio di pronta reperibilità deve essere istituito dalle amministrazioni. I dipendenti, fermo restando che va fatto ampiamente ricorso alla volontarietà, non possono essere utilizzati per più di sei volte al mese. La misura massima del compenso viene fissata in 10,33 euro giornaliere, che raddoppiano nel caso in cui tale attività sia svolta in giornata festiva, ma la contrattazione collettiva decentrata integrativa può aumentare tale compenso fino a 13 euro. Si ribadisce che la eventuale chiamata in servizio durante la reperibilità deve essere remunerata come lavoro straordinario o, se svolto durante la giornata di riposo settimanale, come trattamento economico per le attività svolte in giornate festive, quindi anche con il riposo compensativo.
Viene dettata la disciplina essenziale per l'orario plurisettimanale o, come ribattezzato dal contratto in analogia con il Dlgs 66/2003, multiperiodale. Il ricorso a questo istituto può essere effettuato solamente in presenza di esigenze di impegno aggiuntivo prevedibili. Essi vanno individuati anno per anno e sono fissati al massimo in 13 settimane. I periodi di impegno aggiuntivo possono essere recuperati sia tramite la riduzione dell'orario giornaliero sia tramite la riduzione delle giornate di lavoro, principio che deve essere considerato come del tut o inedito.
Per le giornate con più di 6 ore di lavoro deve essere prevista una pausa di almeno 30 minuti; essa viene fissata in relazione alle esigenze di servizio ed alla tipologia dell'orario di lavoro, nonché della presenza di esercizi di ristorazione; essa può essere più lunga per i genitori, nonché per coloro che assistono congiunti disabili, per coloro che sono impegnati in attività di volontariato. La pausa non va prevista nel caso di attività che sono obbligatorie per legge.
L’orario flessibile deve essere introdotto coniugando le esigenze di servizio con quelle del personale, particolarmente nelle grandi aree urbane. È stabilito che gli eventuali debiti orari vanno recuperati nell’arco del mese, sono favoriti nella fruizione dell'orario di servizio i genitori che utilizzano le tutele connesse, coloro che assistono congiunti disabili, che sono inseriti in progetti terapeutici di recupero, che si trovano in condizione di necessità per accompagnare i figli a scuole e coloro che sono impegnati nel volontariato

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