Personale

Nomina in ruolo del docente valida se il ritardo della domanda dipende dal server del ministero

di Emanuele Guarna Assanti

In tema di procedimento assunzionale alla nomina in ruolo di personale docente, il ritardo nell’accettare la proposta pervenuta dal Miur non comporta l’esclusione dall’elenco allorché tale ritardo sia imputabile ad un malfunzionamento del server della stessa Amministrazione, che il soggetto escluso ha tempestivamente segnalato agli Uffici competenti con modalità idonee e tempistiche da ritenersi in ogni caso tempestive.
È quanto afferma il Tar Lazio, Sezione III bis, con la sentenza n. 2254/2018.

Il caso
Il Tar Lazio è intervenuto su una controversia avente ad oggetto il provvedimento del Ministero dell’Istruzione di esclusione dall’elenco degli aspiranti docenti alla nomina in ruolo, ai sensi del Dm n. 496/2016, con contestuale espunzione del nominativo del ricorrente anche dalle graduatorie di merito e ad esaurimento.
Il ricorrente riceveva, infatti, da parte del Ministero, a mezzo email, in data 8 settembre 2016, la ricevuta della sua domanda con la quale veniva anche formulata la proposta di assunzione, che avrebbe avuto luogo a partire dal 1 settembre 2016, da accettare entro cinque giorni dalla data riportata sulla proposta stessa. La medesima proposta risultava spedita il 3 settembre 2016. Pur cercando di dare riscontro positivo alla proposta, il ricorrente non riusciva ad effettuare l’accesso al portale telematico se non il giorno 9 settembre 2016 e, tuttavia, il sistema informativo rifiutava l’accettazione dell’incarico.
Il ricorrente, dopo avere tentato di risolvere la questione telefonicamente e telematicamente a mezzo email, rappresentando l’inconveniente accaduto, chiedeva di essere ammesso a confermare la proposta di assunzione, incontrando però il rifiuto del dirigente dell’Ufficio scolastico regionale, non avendo rispettato i termini per l’accettazione della proposta decorrenti a partire dal 3 settembre 2016.

La decisione
Nel caso di specie, il Tribunale amministrativo ha accolto le censure mosse avverso il provvedimento impugnato, essendo l’esclusione dal procedimento assunzionale illegittimo in quanto il ritardo nell’accettazione della proposta del Ministero dell’Istruzione è imputabile esclusivamente ad un malfunzionamento del server della stessa Amministrazione, che è stato tempestivamente segnalato agli Uffici competenti. E ciò anche in considerazione del fatto che il ricorrente ha fornito un principio di prova in ordine al malfunzionamento del sistema informatico dell’Amministrazione nell’ultimo giorno di conferma dell’accettazione della proposta contrattuale che l’Amministrazione non ha provveduto a contestare ai sensi dell’articolo 64 c.p.a.

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