Personale

Performance, infortuni, previdenza e mansioni

di Gianluca Bertagna

La rubrica settimanale con le indicazioni sintetiche delle novità normative e applicative in tema di gestione del personale nelle pubbliche amministrazioni.

Incarichi esterni e performance
Rispondono di danno erariale il sindaco, il segretario e i componenti del nucleo di valutazione di un Comune che concorrano a erogare l'indennità di risultato ai dirigenti, i quali non abbiano provveduto alla pubblicazione di tutti gli incarichi conferiti (esterni e interni) nella specifica sezione del sito web, per mancato rispetto delle tassative norme in materia di trasparenza. È questo quanto deciso dalla Corte dei Conti - sezione giurisdizionale per la Puglia, con la sentenza n. 185/2018, in relazione al procedimento per responsabilità erariale per la liquidazione dell'indennità di risultato in favore dei dirigenti dell'ente che, tuttavia, avevano omesso gli adempimenti relativi alla pubblicazione, nella sezione «Trasparenza, valutazione e merito» (peraltro, nemmeno presente sul sito), degli estremi degli incarichi conferiti.
L'articolo 11 del Dlgs 150/2009 (norma vigente all'epoca della vicenda, poi abrogata dal Dlgs 33/2013 e contestualmente sostituita, con modificazioni, dall'articolo 15 dello stesso decreto) imponeva a tutte le amministrazioni di garantire la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance mediante la pubblicazione sul sito istituzionale degli incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti a soggetti estranei all'apparato amministrativo. La stessa legge, peraltro, prevedeva la sanzione del divieto di erogazione dell'indennità di risultato per quei soggetti inadempienti rispetto agli obblighi di pubblicazione, sicché la stessa doveva ritenersi quale requisito imprescindibile per la corresponsione delle somme. La valutazione delle prestazioni svolte dal personale con qualifica dirigenziale, quindi, non poteva prescindere dalla verifica del raggiungimento del fondamentale obiettivo di trasparenza normativamente imposto, che assumeva carattere assolutamente prioritario rispetto ad altri eventuali obiettivi strategici, attesa la natura e la ratio della normativa che prevedeva una puntuale sanzione in caso di mancato adempimento da parte dei dirigenti coinvolti.

Infortunio sul lavoro e responsabilità del datore di lavoro
«Le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso, con la conseguenza che il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente, per l'imprenditore, all'eventuale concorso di colpa del lavoratore, la cui condotta può comportare l'esonero totale del medesimo imprenditore da ogni responsabilità solo quando presenti i caratteri dell'abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento, essendo necessaria, a tal fine, una rigorosa dimostrazione dell'indipendenza del comportamento del lavoratore dalla sfera di organizzazione e dalle finalità del lavoro, e, con essa, dell'estraneità del rischio affrontato a quello connesso alle modalità ed esigenze del lavoro da svolgere. Anche qualora vi sia stata una violazione, da parte del prestatore di lavoro, di precise disposizioni antinfortunistiche o di specifici ordini è configurabile un rischio elettivo». Queste le conclusioni della Corte di cassazione - civile, sezione lavoro - con la sentenza n. 6995/2018, in relazione al ricorso avverso la sentenza di un tribunale che, sul presupposto della ricorrenza di un rischio elettivo caratterizzato dalla presenza di una condotta abnorme del soggetto infortunato, respingeva la domanda di un lavoratore intesa a ottenere il risarcimento dei danni biologico, reddituale e morale subiti (danno differenziale) per un infortunio sul lavoro.

Lista PosPA e flusso a variazione
Con il messaggio n. 1206/2018, l'Inps ha ricordato che, con l'introduzione, a decorrere dal 31 luglio 2017, del flusso a variazione, di cui al messaggio n. 2791/2017, è consentito, in aggiunta al flusso ordinario di denuncia, di comunicare rettifiche alle denunce di periodi pregressi, anche per periodi precedenti a gennaio 2005, sottraendosi alle problematiche dell'obsolescenza e alle tempistiche di quest'ultimo. Nell'ottica di miglioramento delle funzionalità del flusso, dunque, l'istituto comunica che lo stesso è stato implementato con due ulteriori elementi, mentre le regole di compilazione di tali elementi sono le stesse previste per il flusso prdinario.

Inidoneità alla mansione
La Corte di cassazione - civile, sezione lavoro - con la sentenza n. 7065/2018, ha esaminato il licenziamento irrogato a una dipendente di un ente forestale, a seguito del giudizio di inidoneità totale al lavoro espresso dal competente collegio medico pervenendo alle seguenti conclusioni: «In materia di licenziamento per inabilità al lavoro, il giudizio della Struttura sanitaria pubblica, di cui all'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300, non ha valore vincolante né per il giudice - che può disporre consulenza tecnica d'ufficio per accertare la sussistenza delle condizioni di inabilità - né per il datore di lavoro, il quale, ai fini della risoluzione del rapporto per impossibilità sopravvenuta della prestazione, è tenuto altresì a provare di non poter in alcun modo destinare il lavoratore ad altre mansioni (anche inferiori) compatibili con lo stato di salute ed attribuibili senza alterare l'organizzazione produttiva, sempre che il dipendente non abbia già manifestato a monte il rifiuto di qualsiasi diversa assegnazione».
La Cassazione, infine, precisa che il giudizio della struttura sanitaria pubblica - anche se, in ipotesi, di totale inabilità del lavoratore alle mansioni precedentemente svolte (evenienza che qui non si era comunque verifica) - come non impone il licenziamento, così non integra un caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione lavorativa tale da risolvere il rapporto, essendo pur sempre onere del datore di lavoro dimostrare l'inesistenza di altre mansioni (anche diverse ed eventualmente inferiori) compatibili con lo stato di salute del lavoratore e a lui attribuibili senza alterare l'organizzazione produttiva, sempre che il dipendente non abbia già manifestato, a monte, il rifiuto di qualsiasi diversa assegnazione.

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