Personale

L’indennità di autorità dei dipendenti Anac vale per il Tfr/Tfs

L'indennità di autorità corrisposta ai dipendenti delle ex autorità di controllo deve essere considerata utile, per tredici mensilità, ai fini della determinazione della base di calcolo del trattamento di fine servizio, nonché di quello di fine rapporto, nei confronti dei dipendenti dell'Anac cessati dal servizio dall'11 febbraio 2016.
L'Inps con il messaggio 1552 del 9 aprile 2018 ha dato le indicazioni sul trattamento retributivo e previdenziale dell'indennità di autorità prevista dai due cessati organismi: l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (Avcp) e l' Autorità anticorruzione, entrambi confluiti nell'Anac che rappresenta l'attuale Autorità nazionale anti corruzione.

Piano di riordino
A seguito della predetta confluenza, l'Anac ha approvato un piano di riordino adottato con Dpcm il 1° febbraio 2016, efficace dal 10 febbraio 2016, piano che ha esteso in via transitoria a tutto il personale dell'Anac, confluito nell'unico ruolo, la disciplina giuridica ed economica che già trovava applicazione per il personale della ex Avcp, ovvero quella già applicata al personale della Presidenza del consiglio dei ministri.

Indennità di autorità
L'indennità di autorità è stata configurata dal piano di riordino come trattamento economico fondamentale che deve essere considerata, ai fini previdenziali, alla stessa stregua di ogni altro trattamento economico fondamentale.
Ciò qualifica tale indennità come compenso utile per determinare il trattamento di fine servizio.

Effetti sulla pensione
L'accorpamento nel trattamento economico fondamentale delle voci corrisposte in maniera fissa e continuativa, anche a fronte di un miglioramento della prestazione lavorativa fa sì che si producano i seguenti effetti pensionistici:
• per il personale non dirigente la nuova retribuzione decorre dal 1° maggio 2016 mentre, ai fini della determinazione della base pensionabile, sarà valorizzato il trattamento economico fondamentale;
• per il personale dirigente il trattamento economico è costituito, con decorrenza 10 febbraio 2016, da stipendio tabellare, comprensivo del rateo di tredicesima mensilità; retribuzione di posizione, parte fissa, comprensiva del rateo di tredicesima mensilità; retribuzione individuale di anzianità, eventuali assegni ad personam, se acquisiti o spettanti, nella misura in godimento. Ai fini della determinazione della base pensionabile, sarà valorizzato il trattamento economico fondamentale ad eccezione della retribuzione di risultato.

Il messaggio Inps n. 1552/2018

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©