Personale

Sulla mobilità dei prof decide il giudice ordinario

di Andrea Alberto Moramarco

Le decisioni sulle controversie relative alla mobilità del personale scolastico spettano al giudice ordinario non riguardando atti di macro-organizzazione bensì atti riconducibili al potere di gestione dell'amministrazione che agisce in qualità di datore di lavoro. Il procedimento di mobilità è, dunque, di natura privata e non suscettibile di essere ascritto alla categoria delle procedure concorsuali. Ad applicare la regola sono le Sezioni unite con l'ordinanza n. 8821/2018, depositata ieri.

Il caso
All'origine della controversia c'è la vicenda di alcune docenti pugliesi che erano state assegnate a scuole del Nord Italia nell'ambito della procedura di mobilità disposta dal ministero dell'Università, Istruzione e Ricerca in attuazione della cosiddetta Buona scuola (legge 107/2015) e del contratto integrativo dell’8 aprile 2016 sulla mobilità del personale per l'anno scolastico 2016/2017. Le insegnanti avevano lamentato il fatto che i luoghi di assegnazione fossero «distanti centinaia di chilometri dal luogo di residenza familiare e non prioritariamente indicati tra le preferenze espresse nella domanda di mobilità», così avevano impugnato dinanzi al Tar del Lazio l'ordinanza del Miur 241/2016 che dettava i criteri per l'assegnazione dei posti nell'ambito della procedura di mobilità. Per le docenti l’ordinanza doveva considerarsi quale atto di macro-organizzazione, la cui lesività era emersa solo all'atto dei provvedimenti di trasferimento, non avendo il ministero «reso noto le modalità di assegnazione, l'elenco dei docenti, i posti disponibili per tipologia e provincia». I giudici amministrativi hanno ritenuto però inammissibili i ricorsi per carenza di giurisdizione, in quanto la competenza a decidere toccava al giudice ordinario. Di qui, su proposta di regolamento preventivo di giurisdizione, l’intervento delle Sezioni unite chiamate a stabilire con certezza l'organo giurisdizionale competente.

La giurisdizione del giudice ordinario
I giudici di legittimità confermano la giurisdizione del giudice ordinario in quanto la controversia verte sulla fase esecutiva del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione. In sostanza, precisa la Corte, l'ordinanza ministeriale impugnata «è atto di mera gestione della mobilità del personale scolastico in relazione a rapporti di lavoro già in essere e non costituisce atto di macro-organizzazione». Difatti il discrimine tra giurisdizione amministrativa e ordinaria si fonda sulla riconducibilità dell'atto contestato al potere autoritativo o di gestione della Pa. Se l'atto è espressione della potestà amministrativa dell'amministrazione, sarà competente il giudice amministrativo; se l'atto è espressione del potere di privato datore di lavoro dell'amministrazione, allora la giurisdizione sarà del giudice ordinario. Nel caso di specie, l'ordinanza del Miur è atto riconducibile al potere di gestione tipico del datore di lavoro, in quanto le norme in essa contenute «sono rivolte a determinare le modalità di applicazione delle disposizioni del contratto integrativo nazionale concernente la mobilità del personale», avente la finalità di «dettare termini e modalità di presentazione delle domande».

La mobilità non è procedura concorsuale
Le Sezioni unite ricordano anche che le disposizioni del testo unico in materia di struzione (Dlgs 297/1994) che regolano sia la mobilità “territoriale” che quella “professionale” demandano a specifici accordi con le organizzazioni sindacali per la definizione dei tempi e delle modalità delle procedure, sottraendo dunque la materia dalla sfera dei poteri autoritativi della Pa. In questo ambito rientrano perciò solo i procedimenti che riguardano le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e le procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti, mentre resta confinata alla sfera privata «ogni altra determinazione relativa all'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro». E in questa bipartizione la procedura di mobilità, compresa quella relativa a passaggi di cattedra e di ruolo, non può essere ascritta alla categoria delle procedure concorsuali: ad essa possono aspirare solo i docenti già di ruolo e ciò sottolinea la riconducibilità della medesima al potere di gestione della pubblica amministrazione quale datore di lavoro.

L'ordinanza della Corte dei conti a Sezioni unite n. 8821/2018

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