Personale

Incarichi dirigenziali liberi anche per gli avvocati del Comune

di Vincenzo Giannotti

La legge di stabilità 2016 ha previsto la possibilità di ampliare i contenuti delle funzioni degli avvocati civici. La Corte dei conti (delibera 13/2018 della sezione di controllo per il Friuli Venezia Giulia) ne deduce la possibilità per gli enti locali di procedere a un cambio del profilo professionale di dirigente per i funzionari privi di questa qualifica, condizionandola a processi di razionalizzazione e semplificazione delle funzioni dirigenziali. L’indicazione appare inoltre coerente con la sentenza 1412/2018 della Cassazione a Sezioni unite secondo cui le funzioni svolte in concreto dall'avvocato comunale possono essere considerate dirigenziali, non in via automatica per il ruolo apicale rivestito quanto piuttosto per le rilevanti responsabilità assunte: responsabilità compatibili con il ruolo dirigenziale.

Le indicazioni dei giudici contabili
Il comma 221 della legge 208/2015 dispone che «le regioni e gli enti locali provvedono alla ricognizione delle proprie dotazioni organiche dirigenziali secondo i rispettivi ordinamenti, nonché al riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni: Allo scopo di garantire la maggior flessibilità della figura dirigenziale nonché il corretto funzionamento degli uffici, il conferimento degli incarichi dirigenziali può essere attribuito senza alcun vincolo di esclusività anche ai dirigenti dell'avvocatura civica e della polizia municipale». Entrando nel merito dell’interpretazione della normativa la Corte friulana, chiudendo il dibattito nato tra Anci e Consiglio nazionale forense, nega una possibile estensione di ulteriori compiti amministrativi alle avvocature interne, per l’incompatibilità del ruolo svolto in via esclusiva secondo la legge professionale forense. La Corte affronta però anche il problema della ricollocazione del personale dirigenziale delle avvocature in settori dirigenziali diversi. Questa possibile rotazione potrebbe, tuttavia, avvenire mediante esplicito accordo tra ente e avvocato, o in via unilaterale solo qualora vi siano spazi sufficienti nel contratto dirigenziale per poter cambiare il profilo professionale. Oltre a questi casi, la Corte mostra un’ulteriore ipotesi di interpretazione della legge di stabilità 2016, precisando: «pare inoltre che il comma 221 si limiti a prevedere che la qualifica dirigenziale possa essere riconosciuta anche ai dipendenti dell'ente che esercitano la funzione forense». In altri termini, per gli avvocati degli enti locali che non avessero la qualifica dirigenziale, un riassetto delle competenze della dirigenza potrebbe portare anche a un cambio del loro profilo professionale, passando da avvocato funzionario a dirigente di un settore dell'ente.

La Cassazione
Sulla natura dirigenziale delle funzioni dell'avvocato civico è intervenuta anche la Cassazione a Sezioni unite, accogliendo il ricorso dell'avvocato di un Comune che aveva reclamato le funzioni dirigenziali in relazione alle particolari responsabilità ricoperte nella conduzione di cause di notevole valore economico e di particolare complessità. Secondo la Cassazione, l'avvocato non ha chiesto la conversione automatica della sua funzione apicale all'interno dell'ente in quella dirigenziale, ma ha al contrario richiesto l'equivalenza delle responsabilità lui attribuite in concreto, in termini di autonomia, professionalità e responsabilità in misura non diversa da quelle esigibili o equivalenti alla declaratoria contrattuale del dirigente dell'ente locale.

Gli effetti
In base all’interpretazione fornita dai giudici contabili, sarebbe possibile, in una riorganizzazione delle funzioni dirigenziali, attribuire l'incarico di dirigente amministrativo anche all'avvocato dell'ente che non riveste la qualifica dirigenziale, fermo restando la dimostrazione del grado di autonomia, professionalità e responsabilità. In caso di conferma, resterebbe da stabilire se questa conversione di profilo professionale possa avvenire per la sola durata del conferimento dell'incarico dirigenziale, quindi a tempo determinato, o piuttosto in via definitiva con il semplice cambio del profilo professionale, a tempo indeterminato.

La delibera 13/2018 della Corte dei conti, sezione di controllo per il Friuli Venezia Giulia

La sentenza 1412/2018 della Cassazione a Sezioni Riunite

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