Personale

Integrativi illegittimi da recuperare anche se il danno erariale è prescritto

di Vincenzo Giannotti

In caso di illegittima distribuzione del salario accessorio ai dipendenti di un Comune, per le somme del danno erariale prescritte si deve procedere al recupero di quanto illegittimamente erogato in violazione dei presupposti di legge. Sono le indicazioni contenute nella sentenza n. 137/2018 della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Campania.

La vicenda
Il caso riguarda la responsabilità erariale di diversi attori che hanno permesso la costituzione del fondo delle risorse decentrate solo alla fine dell'anno, consentendo l'erogazione di rilevanti incentivi al personale dipendente. La distribuzione di questi incentivi è avvenuta su attività già svolte e conosciute, con distribuzione «a pioggia» e in assenza di qualsiasi attività di verifica dei risultati ottenuti, remunerando, quindi, prestazioni rientranti nelle ordinarie competenze del personale.
Secondo la Procura, la responsabilità erariale è attribuibile: a) alla giunta comunale, che ha espresso voto favorevole alla costituzione di un fondo in violazione di legge; b) al segretario comunale per aver fornito la conformità a legge su incentivi e progetti in aperta violazione delle norme legislative e contrattuali; c) ai dirigenti che hanno prima richiesto e successivamente distribuito gli incentivi ai dipendenti in assenza di una pur minima verifica; d) ai dirigenti che hanno espresso parere favorevole alla deliberazione della giunta comunale; e) e, infine, ai revisori contabili per non aver esercitato il dovuto controllo sulla contrattazione decentrata e sulla illegittima composizione del fondo.

Le indicazioni del collegio contabile
Trattandosi di erogazioni di incentivi riferiti all'anno 2010, mentre il rinvio a giudizio è avvenuto nel 2016, il collegio contabile ha ritenuto fondata l'eccezione sulla prescrizione del danno erariale sollevata dai convenuti, mentre per cinque tra assessori e dirigenti che non hanno svolto attività difensiva e, quindi, rilevato l'eccezione di prescrizione, è stato possibile verificare nel merito la loro responsabilità amministrativa, in base alla ripartizione del danno loro intimato dalla Procura.
Il collegio contabile ha condiviso le argomentazioni della Procura, con la sola eccezione di non aver coinvolto il nucleo di valutazione che avrebbe dovuto essere chiamato per le relative responsabilità erariali in assenza della preventiva verifica dei presupposti sulla corretta distribuzione degli incentivi. Nel caso di specie l'ente locale ha violato le disposizioni dell'articolo 40 del Dlgs 165/2001, in quanto: a) la contrattazione decentrata non è libera ma può avvenire solo nelle materie ed entro i tetti di spesa fissati dalla legge e dal contratto collettivo nazionale di lavoro; b) essa deve assicurare adeguati livelli di efficienza e produttività, deve incentivare l'impegno e la qualità delle prestazioni rese e deve tendere all'ottimale perseguimento degli obiettivi di miglioramento misurabili e preventivamente determinati. Il danno erariale, pertanto, discende dal mancato rispetto sia dei tetti di spesa, previsti dal contratto e dalla legge, sia per aver fornito gli obiettivi solo alla fine dell'anno e in assenza di qualsiasi controllo sui risultati addizionali ottenuti. Per i dirigenti contumaci, pertanto, è stata confermata la condanna erariale per avere distribuito premi in assenza di preventiva verifica dei risultati ottenuti, con riduzione dell'importo in considerazione della mancata partecipazione degli altri convenuti che hanno visto accettata l'eccezione di prescrizione, oltre alla mancata evocazione in giudizio del nucleo di valutazione. Discorso identico vale per gli assessori contumaci, ai quali non si applica, nel caso di specie, l'esimente politica.

Conclusioni
Pur avendo accertato che la parte più consistente del danno erariale è sfuggita al recupero per prescrizione (5 anni dal pagamento dei compensi), il collegio contabile evidenzia che permane, in ogni caso, in capo all'ente l'obbligo del recupero del salario accessorio illegittimamente corrisposto, attraverso due possibili alternative: a) utilizzando le norme del Dl 16/2014 (cosiddetto decreto salva Roma) a valere sui fondi decentrati degli anni successivi; b) mediante recupero diretto in capo ai dipendenti per l'indebita percezione di risorse monetarie pubbliche in assenza dei relativi presupposti (dove la prescrizione prevista per l'indebito oggettivo è di dieci anni).
Indirettamente il collegio contabile, pertanto, invita gli amministratori e i dirigenti, con possibile riscontro da parte della Procura, ad agire nel ristretto periodo di tempo a disposizione per il recupero delle somme illegittimamente corrisposte, pena una possibile chiamata in giudizio dei responsabili che tale recupero non avessero portato a termine.

La sentenza della Corte dei conti Campania n. 137/2018

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