Personale

Sul tetto al fondo accessorio l’incognita degli incarichi

È il momento di tirare le fila sulle limitazioni al trattamento accessorio degli enti locali. Dopo le ultime interpretazioni della Corte dei conti è possibile ricostruire il riassunto delle tipologie lavorative che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 75/2017, cioè della norma che impone di non far superare al fondo accessorio il livello raggiunto nel 2016.

Il problema del vincolo
La disposizione prevede che il vincolo si applichi «all’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale». Questo aggregato, in principio, era stato riferito al concetto di “fondo”. Successivamente è però emerso che non tutti i trattamenti accessori transitano dal fondo delle risorse decentrate. Si pensi ad esempio alla retribuzione dei dipendenti o dei dirigenti per gli incarichi ex articolo 110 del Tuel, o alla maggiorazione della retribuzione di posizione eventualmente corrisposta ai segretari comunali. Quali sono, quindi, oltre ai trattamenti accessori dei dipendenti, i compensi delle altre tipologie lavorative che vanno conteggiate nel limite? La pietra miliare nell’esaminare la questione è costituita dalla deliberazione 26/2014 della sezione Autonomie della Corte dei conti, in cui si afferma il principio generale per il quale il limite non vale solo sui “fondi”, ma per ogni tipologia di trattamento accessorio. In questo contesto, assume particolare rilievo la retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa, per la quale i magistrati contabili affermano sicuramente l’assoggettabilità ai paletti delle norme che si sono succedute sui compensi accessori.
Ma c’è un altro caso, “irrisolto”. Ai dirigenti o ai responsabili incaricati a contratto in base all’articolo 110 del Tuel è possibile riconoscere, come prevede il comma 3, un assegno ad personam. Dal punto di vista della retribuzione (busta paga) si tratta certamente di un trattamento accessorio ma, in questo caso, le sezioni regionali della Corte dei conti sono spaccate sull’applicabilità o meno dell’articolo 23, comma 2 del Dlgs 75/2017. I magistrati del Piemonte, con la delibera 144/2017, fanno capire che rientra tutto nel limite; quelli della Basilicata, con la delibera 69/2017, pensano il contrario.

La maggiorazione della retribuzione di posizione
È poi emerso il problema della maggiorazione della retribuzione di posizione che può essere corrisposta, in determinate situazioni, ai segretari comunali. L’incremento, che è discrezionale, è stato ritenuto dalla Corte dei conti della Lombardia, nella delibera 116/2018, rilevante ai fini del rispetto del tetto del trattamento accessorio.
C’è infine un’ultima esclusione dal tetto introdotta con la circolare 2/2018 del Dipartimento della Funzione pubblica, ovvero la possibilità di aumentare il limite fissato dall’articolo 23, comma 2, di «un valore pari alla misura già percepita a titolo di trattamento accessorio» dal personale a tempo determinato che viene stabilizzato, ma solo se questi compensi erano posti in precedenza a carico del bilancio e non del fondo. Quello che risulta è, quindi, un quadro dai contorni ancora sfocati al quale è impossibile apporre una cornice definitiva.

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