Personale

Dagli incentivi tecnici ai risparmi da razionalizzazione, le voci fuori dal tetto del fondo accessorio

di Gianluca Bertagna

Non tutte le voci che costituiscono il fondo delle risorse decentrate sono rilevanti ai fini dell’articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017 che impone di contenere il trattamento accessorio complessivo nel tetto di quello dell'anno 2016. La giurisprudenza della Corte dei conti e le interpretazioni della Ragioneria generale dello Stato hanno chiarito nel tempo quali somme sono da neutralizzare per effettuare un omogeneo calcolo di verifica.

Incentivi per funzioni tecniche
La deliberazione n. 6/2018 della Sezione Autonomie, che ha finalmente escluso dal limite gli incentivi per funzioni tecniche (si veda il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 30 aprile), permette quindi di tirare le fila e avere un quadro completo per bene operare anche alla luce dell'obbligo di revisione della costituzione del fondo che seguirà al nuovo contratto delle funzioni locali.

Economie da razionalizzazione
Tra le principali voci escluse dal limite troviamo le economie derivanti dai piani di razionalizzazione eventualmente adottati dagli enti in base al Dl 98/2011: fino il 50% di questi risparmi possono essere «girati» al fondo. Attenzione, però: per la Sezione Autonomie della Corte dei conti si possono escludere dal limite solo se i dipendenti hanno avuto un ruolo determinate per impegno e dedizione nel raggiungimento degli obiettivi di risparmio (deliberazione n. 34/2016).
A pagina 167 della circolare n. 19/2017, la Ragioneria generale dello Stato esclude le «risorse conto terzi individuale e collettivo» ottenute con l'applicazione dell'articolo 43, comma 3, della legge 449/1997 – articolo 15, comma 1, lettera d). La stessa RgS, ma con la circolare n. 16/2012, aveva escluso dai tetti dell'allora articolo 9, comma 2-bis, del Dl 78/2010 i compensi per Istat rimborsati agli enti per le attività di censimento.

Finanziamenti europei
Come sempre, quando si parla di limiti alla spesa di personale, vengono esclusi gli incrementi del fondo a carico di finanziamenti europei. È ormai orientamento consolidato, sia da parte della Corte dei conti sia della RgS, la neutralizzazione, ai fini del confronto del trattamento accessorio con l'anno 2016, sia dei risparmi dei fondi degli anni precedenti sia dei risparmi derivanti da minori spese sul fondo del lavoro straordinario.

Compensi dell'avvocatura interna
L'elenco delle esclusioni prosegue con i compensi dell'avvocatura interna. Per la RgS non si conteggiano i compensi professionali legali in relazione a sentenze favorevoli all'Amministrazione con rimborso delle spese legali dalla parte soccombente; la Corte dei conti sembra, invece, più favorevole a un esclusione totale di queste somme.

Somme per progettazioni interne
Rimanendo nel campo delle specifiche disposizioni di legge, solo dal 2018, ovvero da quanto è entrata in vigore la modifica all'articolo 113 del Dlgs 50/2016, si possono escludere dal limite i trattamenti correlati agli incentivi per funzioni tecniche; da «sempre», invece, sono escluse le somme per progettazioni interne secondo il Dlgs 163/2006.

Nuovo contratto
Ed eccoci al nuovo contratto. Dal 2019 è previsto l'incremento della parte stabile del fondo delle risorse decentrate per una somma di 83,20 euro per ciascun dipendente presente al 31 dicembre 2015. L'importo, comporterà, appunto, un aumento del budget a disposizione per la contrattazione integrativa, ma la dichiarazione congiunta proposta in sede di «errata-corrige» al contratto ne conferma, invece, l'esclusione dai tetti di spesa previsti dall'articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017.

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