Personale

Al giudice amministrativo la decadenza dall'impiego decisa dal ministero

di Emanuele Guarna Assanti

La decadenza dall’impiego comminata dal Ministero ai sensi dell’articolo 127, comma primo, lett. d), del Dpr n. 3 del 1957 costituisce tipica espressione di una potestà pubblicistica, riconosciuta dalla legge, a fronte di condotte fraudolente aventi ad oggetto la documentazione in apparenza attestante il possesso dei requisiti necessari per conseguire il posto di lavoro.
Non vi è dubbio, ha statuito il Consiglio di Stato con sentenza n. 2399/2018, che a fronte del suo esercizio vi sia una situazione di interesse legittimo del pubblico dipendente al corretto esercizio di un potere connesso al procedimento di selezione, che conseguentemente radica la giurisdizione del Giudice amministrativo ai sensi dell’articolo 63, comma 4, Dlgs n. 165 del 2001 e, in ogni caso, dell’articolo 7, comma 1, C.p.a.

Il fatto
La vicenda in esame ha ad oggetto l’impugnazione di un provvedimento di decadenza dal servizio emesso dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 127, comma 1, lett. d), del Dpr n. 3 del 1957 (Tu Statuto impiegati civili dello Stato), con la contestuale risoluzione del rapporto di lavoro stipulato a tempo indeterminato. Detta disposizione prevede che la pubblica amministrazione potrà disporre la decadenza dall’impiego quando sia accertato che l’impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Il provvedimento veniva impugnato innanzi al Tar del Lazio che, ai sensi dell’articolo 73 c.p.a., riscontrava e dichiarava difetto di giurisdizione in favore del Giudice ordinario.
Secondo il Giudice amministrativo, nel caso di specie, il potere esercitato dalla pubblica amministrazione è infatti inquadrabile in un potere di tipo datoriale, di natura privatistica, perché la ricorrente non contesta la legittimità della procedura concorsuale, ma agisce per il mantenimento del proprio posto di lavoro e, dunque, per l’efficacia del relativo contratto stipulato tempo addietro con la pubblica amministrazione.
Ritenendo erronea la declaratoria di difetto di giurisdizione, in considerazione del fatto che la potestà esercitata è di carattere autoritativo, il ricorrente impugnava la pronuncia innanzi al Consiglio di Stato.

La decisione
Il Consiglio di Stato accoglie le doglianze mosse sulla base della considerazione per cui il potere suddetto costituisca «tipica ed eccezionale espressione di una potestà pubblicistica riconosciuta dalla legge alla pubblica amministrazione a fronte di condotte fraudolente o decettive» che abbiano consentito al pubblico dipendente di ottenere il proprio impiego.
Infatti, i procedimenti di selezione per l’accesso al lavoro e di avviamento al lavoro, menzionati all’articolo 2, comma 1, lett. c), n. 4), della legge n. 421 del 1992 sono espressamente esclusi dal processo di privatizzazione del pubblico impiego avviato dalla medesima, avendo il citato articolo escluso dalla giurisdizione del Giudice ordinario le materie di cui ai numeri da 1) a 7) della medesima lettera c) poiché afferenti al procedimento di selezione e, come tali, non rientranti negli oggetti relativi alla contrattazione collettiva (in questi termini si veda la pronuncia della Corte costituzionale n. 327 del 27 luglio 2009).

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