Personale

Il funzionario comunale paga di tasca propria la fornitura non autorizzata

di Domenco Irollo

Il funzionario comunale che abbia ordinato la fornitura di segnaletica stradale senza regorizzare l’impegno contabile sul capitolo del bilancio di previsione dell'ente, risponde a titolo personale delle obbligazioni assunte. Il principio trova applicazione anche se il Comune abbia tratto utilità dalla fornitura e anche se la deroga alle norme era stata dettata dall'urgenza, a meno che la municipalità non regolarizzi l'ordinazione riconoscendo come proprio il debito, secondo la procedura ora disciplinata dagli articoli 191 e 194 del Testo unico. A chiarirlo la Corte di cassazione civile, sezione III, con la sentenza n. 11036/2018.

Il caso
La vicenda riguardava una fornitura di segnaletica stradale per il Comune di Reggio Calabria ordinata dal funzionario competente senza registrazione dell’impegno contabile sul capitolo del bilancio di previsione dell'ente. Il titolare dell'impresa fornitrice, per ottenere il pagamento del dovuto, aveva fatto ricorso alle vie legali citando in giudizio il Comune e il funzionario che aveva firmato l'ordinativo. In primo grado, il funzionario era stato condannato a saldare il debito con l'impresa essendo stata riconosciuta la totale estraneità del Comune all'impegno contrattuale assunto dal funzionario.
Contro la pronuncia sfavorevole di secondo grado, gli eredi del funzionario hanno proposto ricorso alla Suprema Corte. In primo luogo, hanno eccepito che la somma urgenza della fornitura avrebbe giustificato nella circostanza lo strappo alle regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese. Inoltre, l'ente locale aveva comunque manifestato, sia pure in termini non formali, la volontà di far proprie le utilità derivanti dall'esecuzione della prestazione, con la conseguenza che l'impresa fornitrice avrebbe dovuto rivendicare la condanna del Comune, senza alcuna residua responsabilità del funzionario.

La decisione
Entrambe le censure sono state respinte dalla Cassazione secondo la quale, in base all'articolo 23, comma 3, del Dl 66/1989 e ora del combinato disposto degli articoli 191, comma 3, e 194 del Tuel, nei casi di somma urgenza l'ordinazione «in deroga» deve essere sanata entro un determinato lasso di tempo, mediante riconoscimento del debito fuori bilancio, con la conseguenza che, in mancanza di tempestiva regolarizzazione con copertura di spesa, non può ritenersi sussistente alcun valido rapporto obbligatorio tra l'Amministrazione e il terzo fornitore. I giudici hanno anche rimarcato che non si poteva neppure pretendere che l'impresa fornitrice si rivalesse nei confronti del Comune che contempla una «azione generale di arricchimento», esperibile nei confronti di chi, essendosi arricchito senza una giusta causa a danno di altri, è tenuto a indennizzare il danneggiato. Questa azione ha carattere sussidiario e dunque è esclusa quando esista altra azione intentabile non solo contro l'arricchito, ma anche verso persona diversa, come appunto nella fattispecie, in cui l'impresa fornitrice poteva rivalersi nei confronti del funzionario comunale in virtù del fatto che il rapporto obbligatorio, per la parte non «riconoscibile» dall'ente, intercorre, ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge tra il privato fornitore e l'amministratore o il funzionario che abbiano consentito la fornitura in violazione dei richiamati obblighi contabili.

La sentenza della Corte di cassazione n. 11036/2018

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