Personale

Abuso d’ufficio al sindaco che revoca in anticipo l'incarico di posizione organizzativa

di Vincenzo Giannotti

Al di fuori delle ipotesi tipizzate dalla legge, dal contratto o dal regolamento degli uffici e dei servizi, ilsindaco che dispone la revoca anticipata dell'incarico di posizione organizzativa, del responsabile dei servizi finanziari, commette il reato di abuso d’ufficio. Sono le conclusioni della sentenza n. 19519/2018 della Corte di cassazione penale.

La vicenda
Il sindaco di un piccolo Comune, in prospettiva di una ristrutturazione dell'apparato organizzativo che potesse condurre a una razionalizzazione della spesa, ha proceduto alla revoca anticipata dell'incarico del responsabile del servizio finanziario assumendone ad interim le funzioni. Il responsabile estromesso ha denunciato il sindaco per violazione delle norme legislative, contrattuali e regolamentari con una risoluzione anticipata dell'incarico in mancanza dei presupposti. Il responsabile, infatti, ha lamentato che il provvedimento ha procurato un danno ingiusto, per perdita del trattamento economico, oltre che asseritamente punitivo.
Dopo la condanna per abuso d’ufficio da parte del tribunale successivamente confermata in Corte d’appello, il sindaco ha proposto ricorso in Cassazione evidenziando l'errore in cui erano incorsi i giudici per non avere adeguatamente valutato che il provvedimento di revoca avrebbe condotto a un contenimento della spesa pubblica espressamente previsto da altra norma di legge (articolo 53, comma 23, legge n. 388 del 2000) per i piccoli Comuni.

La conferma della Suprema Corte
Secondo la Cassazione, integra il reato di abuso d’ufficio non solo la condotta del pubblico ufficiale in contrasto con le norme che regolano l'esercizio del potere, ma anche le condotte che siano dirette alla realizzazione di un interesse che collide con quello per il quale il potere è conferito, ponendo in essere un vero e proprio sviamento della funzione. In tema di revoca dell'incarico dirigenziale disposto nel caso di specie dal sindaco, l'atto diviene strumento attraverso il quale si realizza il reato. Infatti, come correttamente rilevato dalla Corte d’appello, la revoca era stata disposta dal sindaco prima della modifica del modello organizzativo che conferiva ai membri dell'organo esecutivo, per un possibile risparmio della spesa, la titolarità della conduzione degli uffici. In altri termini, l'atto di revoca proprio perché privo di effettiva motivazione in quanto disposto prima dell'adozione di un atto organizzativo, mostra la sua obbligatoria distanza dal paradigma legislativo e/o contrattuale. Caduta, pertanto, la motivazione organizzativa, la revoca dell'incarico sarebbe stata legittima solo qualora fosse stata conforme all'articolo 109 del Dlgs 267/2000, dove è stabilito che la revoca prima della scadenza degli incarichi dirigenziali intervenga, tra l'altro, in caso di inosservanza delle direttive del sindaco o di mancato raggiungimento, alla fine di ogni anno finanziario, degli obiettivi assegnati o per responsabilità particolarmente grave e reiterata o nei casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro. Avendo, pertanto, agito il sindaco al di fuori delle ipotesi tipizzate e, quindi, in violazione di legge, ha avuto un comportamento che definisce l'elemento soggettivo quale dolo di abuso secondo l’articolo 323 del codice penale.

La sentenza della Corte di cassazione penale n. 19519/2018

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