Personale

Compensi, l’ok dei dirigenti non cancella la responsabilità

La violazione delle norme contrattuali che dettano le modalità di erogazione del salario accessorio può determinare di per sé, anche se si tratta di risorse quantificate in modo legittimo, la maturazione di responsabilità amministrativa, e quindi le amministrazioni devono procedere al recupero di queste somme. La responsabilità può nascere anche in capo agli amministratori, e non li esime la circostanza che la deliberazione sia stata assunta con il parere positivo dei dirigenti. Di questi elementi gli enti devono tenere conto nelle decisioni sulla sanatoria della contrattazione decentrata illegittima. Una materia sulla quale le norme offrono una risposta parziale, limitata al recupero per le illegittimità commesse nella quantificazione dei fondi, non prevedendo nulla sulle modalità di recupero direttamente a carico dei percettori dei compensi illegittimi.

Il quadro normativo
Le disposizioni sono dettate dal Dl 16/2014 e dal Dlgs 75/2017; esse dispongono per tutte le Pa l’obbligo di recupero delle somme illegittimamente o erroneamente inserite in aumento nei fondi per la contrattazione decentrata. Queste somme vanno recuperate entro un numero di anni non superiore a quello in cui le illegittimità hanno prodotto effetti: l’arco temporale va allungato se il recupero annualmente incide per oltre il 25% del fondo. Regioni ed enti locali possono inoltre allungare il periodo per altri cinque anni se dimostrano di aver attivato i recuperi e di dar corso alla razionalizzazione delle partecipate. Tutte le Pa effettuano il recupero destinando una parte dei fondi a questo fine, quindi attraverso una reversale, anziché dare corso alla loro erogazione. Regioni ed enti locali possono inoltre effettuare il recupero dando corso al collocamento di personale o dirigenti in eccedenza, destinando a questo scopo fino al 100% dei proventi derivanti dai piani di razionalizzazione, attraverso i risparmi conseguiti con il non integrale utilizzo delle proprie capacità assunzionali.

Il recupero del salario accessorio illegittimamente erogato
Non ci sono disposizioni sul recupero del salario accessorio illegittimamente erogato, quanto meno per i compensi erogati dopo il 31 dicembre 2012. Per quelli erogati fino a quella data ci sono letture discordanti sull’applicazione di una “sanatoria tombale” e sulla sua estensione a tutti gli enti o solo a quelli virtuosi. La giurisprudenza della Corte dei Conti, da ultimo con la sentenza 137/2018 della sezione giurisdizionale della Campania, con riferimento alla produttività conferma che l’erogazione illegittima, nel caso specifico per obiettivi assegnati tardivamente che non hanno determinato miglioramenti e senza la valutazione dei loro effetti, determina di per sé la maturazione di responsabilità. La responsabilità non matura solo sui dirigenti, ma si allarga agli amministratori: l’esimente della buona fede non può essere invocata sulla base della considerazione che il provvedimento è stato adottato con i pareri positivi dei dirigenti, perché il compito della giunta non è quello di dar corso alla «mera ratifica di decisioni assunte da chi esprime il parere tecnico o contabile». Non si deve considerare in alcun modo acquisita la possibilità di calcolare la prescrizione quinquennale della responsabilità amministrativa non dal momento del pagamento, ma dal quello della “scoperta” dell’illegittimità da parte della Corte dei Conti: è una lettura che, se si consolidasse, circoscriverebbe non poco gli ambiti di maturazione della responsabilità amministrativa.

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