Personale

Incentivi ai progetti esclusi anche dai tetti alla spesa di personale

Mentre si avvicina la firma definitiva del nuovo contratto nazionale per le Funzioni locali, che sarà esaminato dalla Corte dei conti in settimana, in molte amministrazioni è cominciata la corsa all’approvazione dei regolamenti e alla stipula dei decentrati: ad accenderla è stata la delibera 6/2018 della sezione Autonomie della Corte dei conti (si veda Il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 30 aprile), in cui i giudici hanno chiarito che gli incentivi per le funzioni tecniche vanno al di fuori del tetto del fondo accessorio.
La deliberazione risolve il dubbio sull’inclusione o meno nel tetto del fondo degli incentivi per le funzioni tecniche; ma non dice se queste risorse devono comunque continuare a essere inserite nel fondo, né se devono essere incluse nella spesa del personale e, in caso positivo, se concorrono o meno alla determinazione del tetto generale.

Le motivazioni
Le motivazioni utilizzate dalla delibera vanno nella direzione di ritenere che sulla base delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2018 agli incentivi delle funzioni tecniche si possono applicare i principi dettati dalla delibera 51/2011 delle sezioni riunite di controllo; in quella decisione erano stati fissati i principi da utilizzare per l’inclusione o meno nel tetto del salario accessorio dei compensi che hanno caratteristiche peculiari, escludendo i vecchi incentivi per gli appalti di opere pubbliche. Quelle motivazioni portano a includere le risorse per i nuovi incentivi nel fondo, e nella spesa del personale, ma a considerarle in deroga a entrambi i tetti.
Dalla pronuncia della sezione autonomie si deve trarre la conclusione che l’esclusione dal tetto del salario accessorio riguarda esclusivamente i compensi maturati a partire dallo scorso 1° gennaio, cioè dall’entrata in vigore della legge di bilancio 2018. Non ci sono infatti indicazioni che possono portare a considerare questa come una norma di interpretazione autentica, quindi con decorrenza retroattiva.

Regolamentazione e contrattazione decentrata
Gli ambiti della regolamentazione e della contrattazione decentrata sono differenti, e non sono tra loro sovrapponibili. Spetta alla regolamentazione la decisione sulla quantità delle somme poste a base d’asta da destinare all’incentivazione del personale: ovviamente entro il tetto massimo del 2% fissato dal legislatore, che in via di fatto non può comunque essere superiore all’1,6% visto che la stessa disposizione obbliga a riservare il 20% per gli incentivi non al personale ma al miglioramento dei servizi. Spetta alla regolamentazione comprendere nel tetto anche l’incentivazione del personale delle eventuali centrali di committenza, graduare i compensi ati in relazione all’importo e prevedere le decurtazioni in caso di ritardi o costi aggiuntivi, anche se non direttamente ascrivibili al personale. La contrattazione deve invece provvedere alla ripartizione delle risorse tra le varie figure previste dal legislatore, ricordando che i dipendenti progettisti di opere pubbliche o responsabili della sicurezza non possono essere incentivati con queste somme. I contratti decentrati possono inoltre stabilire forme di correlazione tra l’erogazione dei compensi e l’incentivazione della performance, cioè disporre eventuali tagli alla produttività o alla retribuzione di risultato delle posizioni organizzative che ricevono compensi per le funzioni tecniche; tagli che ovviamente andrebbero ad alimentare il salario accessorio dei dipendenti o delle posizioni organizzative che non sono destinatari degli incentivi.

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