Personale

Licenziabile il dirigente che non raggiunge gli obiettivi

di Vincenzo Giannotti

La Cassazione prova a spiegare meglio il confine tra responsabilità dirigenziale e disciplinare (si veda anche il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 31 ottobre 2017). Il problema maggiore nasce, infatti, dal licenziamento disposto per «inosservanza delle direttive imputabili al dirigente» che potrebbe, a primo acchito, far pensare a una responsabilità di tipo prevalentemente disciplinare. Secondo, invece, la Cassazione, con la sentenza n. 11161/2018) questa inosservanza potrebbe rientrare a pieno titolo in quella dirigenziale, tutte le volte che la violazione delle direttive ricevute sia direttamente collegata al raggiungimento del risultato programmato rispetto a quello realizzato. In quest'ultimo caso il dirigente, dimostrandosi inadatto allo svolgimento delle mansioni di particolare rilevanza per l'ente, potrebbe essere revocato dal suo incarico fino, nei casi di gravità maggiore, a disporne il recesso dal rapporto di lavoro.

Il caso
A seguito di valutazioni negative sui risultati prodotti da un dirigente, l'ente ha avviato la procedura del licenziamento per responsabilità dirigenziale particolarmente grave e reiterata con successivo recesso dal rapporto di lavoro. L'impugnazione del licenziamento disciplinare secondo il dirigente è stata respinta sia dal Tribunale di primo grado che dalla Corte di Appello, i quali hanno confermato le responsabilità dirigenziali e ritenuto legittimo il recesso dal rapporto di lavoro. Insiste, allora, in Cassazione il dirigente, contro l'errore dei giudici di appello che avrebbero qualificato le responsabilità di tipo esclusivamente dirigenziale e non disciplinare, da cui discenderebbe la violazione della procedura prevista dall'articolo 55-bis del Dlgs 165/2001 che assorbe anche le responsabilità di tipo dirigenziali.

La conferma della Cassazione
Secondo i giudici di legittimità la responsabilità dirigenziale è disciplinata dall'articolo 21 del Dlgs 165/2001 che, nel suo testo originario, consentiva alla Pa di revocare l'incarico dirigenziale in presenza del mancato raggiungimento degli obiettivi, per giungere, in caso di inosservanza delle direttive impartite dall'organo competente, a legittimare il recesso dal rapporto di lavoro nei casi di maggiore gravità. Successivamente l’articolo è stato modificato, prima con la legge 145/2001, tenendo distinta la responsabilità dirigenziale da quella disciplinare, per arrivare da ultimo con le modifiche del Dlgs 150/2009 secondo cui la responsabilità dirigenziale dovrà essere accertata secondo il sistema di misurazione e valutazione adottato dall'ente, mantenendo sempre salva la responsabilità disciplinare.
Con questi interventi, secondo la Cassazione, il legislatore ha voluto tenere distinte le due responsabilità, la prima quella dirigenziale caratterizzata dalla incapacità del dirigente di raggiungere il risultato programmato, a prescinde da condotte realizzate in violazione di singoli doveri del suo ufficio; la seconda, quella disciplinare, essenzialmente indirizzata alla valutazione dei suoi comportamenti (diligenza, perizia, lealtà, correttezza e buona fede tanto nel proprio diretto agire quanto nell'esercizio dei poteri di direzione e vigilanza sul personale sottoposto). Pertanto, in presenza di gravi e ripetute violazioni, il dirigente sarà rimosso in via definitiva sia qualora il rapporto fiduciario sia leso dalla incapacità dello stesso a conseguire i risultati dell'ente, sulla base di oggettive verifiche e misurazione dei suoi risultati, sia qualora i comportamenti tenuti siano tali da incrinare il rapporto di lealtà e di correttezza che gli sono richiesti nell'assolvimento del suo rapporto contrattuale. Se questa è la linea di demarcazione, allora anche l'inosservanza delle direttive dell'ente imputabili al dirigente, assumerà valenza solo disciplinare nella ipotesi in cui l'amministrazione ritenga che la violazione in sé, dell'ordine e della direttiva, si collochi all'interno di un inadempimento contrattuale, viceversa dovrà, invece, essere ricondotta alla responsabilità dirigenziale qualora la violazione abbia inciso negativamente sulle prestazioni richieste al dirigente.
Per i giudici di Piazza Cavour, nel caso di specie, va confermata la responsabilità dirigenziale in quanto certificata in modo oggettivo dall'esito negativo delle verifiche effettuate sui risultati del dirigente posti in violazione delle direttive dell'ente che hanno giustificato il recesso dal rapporto di lavoro.

La sentenza della Cassazione n. 11161/2018

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