Personale

La strada verso la busta paga parte dalla previsione del costo

Approvato il regolamento, si deve passare all’azione: la sua adozione infatti genera nei dipendenti l’aspettativa di vedersi pagati in tempi rapidi gli incentivi per le funzioni tecniche. Ma qual è il percorso corretto che porta dall’origine dell’incentivo alla sua liquidazione? Tutto nasce dalla previsione di costo per l’opera, il servizio o la fornitura: secondo la legge di bilancio 2018, nei capitoli di spesa deve essere ricompreso, tra gli altri, quel 2% (massimo) dell’importo a base di gara che servirà per corrispondere anche gli incentivi. E qui le somme restano accantonate fino a quando, sulla base del regolamento, giunge il momento in cui sorge il diritto del dipendente al riconoscimento del compenso. Questo, ovviamente, dipende dalla funzione che il lavoratore ha svolto tra quelle che il Codice appalti ha ritenuto meritevoli di premio.

Dal capitolo dell’opera al cedolino
Una volta sorto il diritto, il cammino dal capitolo dell’opera, servizio o fornitura al cedolino non può essere diretto, ma va interrotto da ulteriori quattro operazioni. A monte, il responsabile del procedimento relaziona al dirigente, soggetto competente alla liquidazione dei compensi, sugli elementi necessari per il riconoscimento dell’incentivo in base ai compiti svolti dai diversi dipendenti e sui fattori che possono incidere negativamente sul compenso (ritardo nell’esecuzione e aumento dei costi).

Gli oneri a carico dell’ente
Un secondo passaggio consiste nel depurare la somma prevista nel capitolo di spesa dell’opera, servizio o fornitura dagli oneri a carico dell’ente, in quanto l’importo, come previsto dall’articolo 5 del regolamento, è comprensivo dei contributi previdenziali, assistenziali e dell’Irap a carico dell’ente. Gli incentivi per le funzioni tecniche effettuano poi una sosta intermedia nel fondo per il salario accessorio a disposizione della contrattazione decentrata integrativa. In base all’articolo 45 del Dlgs 165/2001, il trattamento economico dei dipendenti pubblici deve trovare fondamento nei contratti collettivi. E il contratto nazionale di regioni e autonomie locali del 1° aprile 1999, all’articolo 15, comma 1, lettera k) prevede l’inserimento nel fondo di somme destinate a incentivare il personale da specifiche disposizioni di legge. Si tratta di una partita di giro in quanto l’articolo 17 dello stesso contratto (comma 2, lettera g) dispone che gli incentivi escano dal fondo per lo stesso importo inserito in costituzione. Oggi, in sostanza, alla contrattazione non resta che prenderne atto in quanto i sindacati si sono già espressi in sede di predisposizione dei criteri di ripartizione alla base del regolamento. Il nuovo contratto per le Funzioni locali, pur confermando la struttura di base, prevede un passaggio con i sindacati sul rapporto tra questo incentivo e la retribuzione di risultato o i premi di produttività.

I controlli
Da ultimo interviene l’ufficio del personale, il quale innanzitutto deve controllare che, con la corresponsione del premio, il dipendente non superi il limite della metà del suo trattamento economico complessivo annuo lordo. Effettuata la verifica, lo stesso ufficio inserisce l’importo nello stipendio, lo assoggetta a contributi previdenziali e assistenziali a carico dipendente e a tassazione Irpef. Finalmente l’incentivo per le funzioni tecniche può arrivare in busta paga.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©