Personale

Linea dura dell'Aran su part time nelle festività infrasettimanali e indennità per specifiche responsabilità

di Vincenzo Giannotti

Con due orientamenti applicativi, pubblicati entrambi il 15 maggio 2018, l'Aran risponde ai quesiti posti sul part time verticale, sia in materia di recupero delle festività infrasettimanali coincidenti con la giornata non lavorativa (Ral_1974) e sia in merito alla misura delle indennità per specifiche responsabilità (Ral_1976) se piena o proporzionata al tempo lavorativo. La risposta, nel primo caso, prevede l'impossibilità del recupero della giornata e nel secondo caso la ripartizione della indennità sulla base della percentuale del rapporto a tempo parziale sottoscritto.

Recupero della festività infrasettimanale
Il primo quesito riguarda la possibilità di poter recuperare una giornata non lavorativa, nella quale gli altri dipendenti hanno potuto fruire del riposo in quanto coincidente con un giorno festivo infrasettimanale. La risposta dei tecnici dell'Aran è negativa in considerazione del fatto che, qualunque sia la festività, ivi inclusa quella del santo patrono, la prestazione del lavoratore a tempo parziale non avrebbe potuto essere resa in quel giorno, che casualmente coincida con la giornata non lavorativa previsto dal contratto a tempo parziale di tipo verticale a suo tempo sottoscritto dal dipendente.
In modo non dissimile, infatti, ciò può accadere anche ai dipendenti a tempo pieno che svolgono attività lavorativa su cinque giorni settimanali (dal lunedì al venerdì con due rientri settimanali), qualora la festività cada nel sesto giorno non lavorativo (sabato), mentre i dipendenti che svolgono una attività lavorativa su sei giorni settimanali (dal lunedì al sabato senza rientri settimanali) tale festività hanno potuto fruire.

Misura dell'indennità di specifiche responsabilità
L'altro quesito posto, sempre per i lavoratori a tempo parziale di tipo verticale (o misto), riguarda la quantificazione della indennità per specifiche responsabilità, di cui all'articolo 17, comma 2, lettera f), del contratto 1° aprile 1999, corrisposte al personale non titolare di posizione organizzativa per le funzioni svolte di rilievo particolare secondo la disciplina del contratto integrativo. La risposta non poteva che essere identica a quella già a suo tempo stabilita per il tempo parziale orizzontale, secondo cui la regola fondamentale in materia è quella del riproporzionamento del salario in relazione alla ridotta durata della prestazione lavorativa. D'altra parte, precisano i tecnici dell'Aran, un diverso comportamento (di erogazione piena del compenso) potrebbe risultare del tutto ingiustificato e irragionevole, anche in considerazione della circostanza che un lavoratore a tempo parziale rende comunque una prestazione ridotta rispetto a un lavoratore a tempo pieno e, conseguentemente, si riduce anche la quantità delle attività che giustificano l'erogazione del compenso. Così, in caso di attribuzione annua di una indennità per specifiche responsabilità pari a 1.200 euro per un dipendente a tempo pieno, al dipendente che svolge una attività per soli sei mesi l'anno l'importo da corrispondere non potrà che essere la metà, ossia 600 euro. Discorso non diverso di riproporzionamento anche nel caso in cui l'indennità sia corrisposta con periodicità mensile, in questo caso nei sei mesi il dipendente riceverà 100 euro mensili che corrispondono ad un importo annuo appunto di 600 euro.

Il parere Aran - Ral- 1974

Il parere Aran - Ral- 1976

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