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Speciale contratti/1 - Arretrati, stipendi e indennità: i calcoli del nuovo accordo

Dopo la firma definitiva del nuovo contratto nazionale avvenuta lunedì scorso, entro il mese di giugno tutte le amministrazioni del comparto delle funzioni locali devono corrispondere gli aumenti, liquidare gli arretrati e ricalcolare i compensi che spettano ai dipendenti per le prestazioni di lavoro straordinario, in turno o nelle giornate festive svolte dal 2016 in poi. Sempre entro giugno occorre inoltre provvedere alla nomina della delegazione trattante di parte pubblica per gli integrativi.
Il primo vincolo è l’effetto dell’articolo 2, comma 3 del contratto nazionale, in base al quale le amministrazioni locali e regionali devono dare applicazione entro i 30 giorni successivi agli istituti contrattuali che hanno un «carattere vincolato ed automatico», per cui con le buste paga del prossimo mese questi aumenti vincolati vanno corrisposti. Il secondo vincolo deriva dall’articolo 8, comma 2, dello stesso documento. Si deve aggiungere la necessità di ricalcolare le indennità di fine servizio, comunque denominate, dei dipendenti che sono cessati o cesseranno tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2018, che devono essere adeguate ai miglioramenti contrattuali applicati alla data in cui si registra la cessazione.

Trattamento ed arretrati
Il primo vincolo da soddisfare con la busta paga di giugno è costituito dalla corresponsione del nuovo trattamento economico fondamentale. Deve essere prevista la liquidazione dei miglioramenti dettati dal nuovo contratto, che si applicano a far data dallo scorso 1° aprile. Occorre poi prevedere l’attivazione dell’elemento perequativo. Infine, si deve ricordare che dallo scorso 1° aprile è scomparsa la indennità di vacanza contrattuale, riassorbita nel trattamento economico fondamentale.
Sempre con la busta paga di giugno si devono corrispondere gli arretrati maturati. Si tratta degli aumenti del trattamento economico fondamentale riconosciuti a partire dal 1° gennaio 2016, dal 1° gennaio 2017 e dallo scorso 1° aprile; anche l’elemento perequativo una tantum che deve essere riconosciuto a partire dallo scorso 1° marzo. Mentre l’inserimento dell’indennità di vacanza contrattuale nel trattamento economico fondamentale non determina oneri aggiuntivi su questa voce.

Indennità
Le amministrazioni devono inoltre ricordare la necessità di individuare e liquidare gli incrementi determinati sulle indennità calcolate sulla base del trattamento fondamentale, quindi il lavoro straordinario, l’indennità di turno e i compensi per le attività aggiuntive svolte nelle giornate festive. Poiché questi compensi sono calcolati come parte del trattamento fondamentale, l’aumento di quest’ultimo produce anche lievi incrementi delle somme da corrispondere. Quindi le prestazioni svolte a questi titoli rispettivamente nel 2016, dal 1° gennaio 2017 al 31 marzo 2018 e dal 1° aprile devono essere ricalcolate con gli aumenti dettati dal contratto nazionale.
Si deve ritenere che la mancata applicazione di queste previsioni determini in capo ai dipendenti il diritto di richiedere l’erogazione degli interessi sui ritardi nei pagamenti.
Infine, tutte le amministrazioni devono entro 30 giorni nominare la delegazione trattante di parte pubblica e, al suo interno, individuare il presidente. Ovviamente possono anche confermare quella già esistente. La mancata nomina di questo organismo impedisce l’avvio della contrattazione collettiva decentrata. Il che potrebbe integrare, in caso di ritardo prolungati, gli estremi per la maturazione della condotta antisindacale.

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