Personale

Speciale contratti/2 - Decentrati, doppio calendario per adeguarsi alle nuove regole

Con il nuovo contratto, oltre ad applicare subito i miglioramenti del trattamento fondamentale, enti locali e regioni devono provvedere alla costituzione del fondo per le risorse decentrate del 2018 e alla stipula dei contratti decentrati.

La costituzione del fondo
Per la costituzione del fondo, le Pa sono obbligate all’applicazione delle nuove disposizioni già nel 2018; l’immediato adeguamento della contrattazione decentrata non è invece vincolante, e i nuovi contratti locali possano anche avere decorrenza dal 2019.
La costituzione del fondo per il 2018, per esplicita previsione dell’articolo 67, comma 1 del nuovo contratto nazionale, deve essere effettuata con le nuove regole. Quindi, tutte le voci di parte stabile devono essere da subito unificate in un unico importo (senza che ciò costituisca una sanatoria degli errori eventualmente commessi in precedenza), con la sottrazione negli enti con la dirigenza di quelle destinate nel 2017 al finanziamento delle posizioni organizzative. Devono essere aggiunte le risorse destinate dal contratto del 2004 alla remunerazione delle alte professionalità, e il differenziale delle progressioni economiche del personale in servizio; questi incrementi vanno in deroga al tetto del fondo del 2016. Nella parte variabile, l’incremento fino allo 1,2% del monte salari 1997 non è più subordinato ai vincoli di motivazione con il raggiungimento di obiettivi di produttività o con risparmi né di attestazione del nucleo di valutazione. Sempre nella parte variabile, l’aumento prima previsto per l’attivazione di nuovi servizi viene collegato solo all’assegnazione di obiettivi, che possono essere anche di mantenimento.

Gli integrativi
Il nuovo contratto non detta vincoli sull’immediata sottoscrizione degli integrativi né su un loro obbligo di disciplinare la ripartizione delle risorse 2018. Il vincolo è quello di dar corso all’avvio delle trattative subito dopo la presentazione della piattaforma sindacale e la costituzione della delegazione di parte pubblica, fermo restando che gli enti possono farle partire anche in assenza della proposta sindacale. Il contratto stabilisce che la decorrenza delle nuove indennità della condizione di lavoro per i vigili impegnati all’esterno e di funzione per la polizia locale entrino in vigore dopo la stipula dei contratti decentrati. Per cui appare ragionevole la scelta, che sta maturando in molte amministrazioni, di concludere rapidamente l’intesa per la ripartizione del fondo del 2018 con le regole previste dai contratti decentrati in essere e di dar corso all’avvio delle trattative per la definizione dell’integrativo attuativo del nuovo contratto nazionale in modo che possa entrare in vigore dal prossimo 1° gennaio. D’altronde è facilmente immaginabile che un’eventuale trattativa per l’applicazione delle nuove regole difficilmente si concluderebbe non prima dell’autunno, e sarebbe applicabile nel 2018 solamente per pochi mesi determinando numerose complicazioni nella concreta applicazione. In questo modo, gli enti potranno utilizzare le sia pur modeste risorse aggiuntive che saranno inserite nel fondo dal prossimo anno per finanziare tutti i costi ulteriori che saranno determinati dalle tre nuove indennità, dagli aumenti che il contratto prevede per le altre, a partire da quella per le specifiche responsabilità, e dal vincolo di garantire almeno il 30% della parte variabile alla produttività individuale.

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