Personale

Speciale contratti/3 - Per le «posizioni organizzative» la proroga è automatica

Il contratto delle funzioni locali salva le posizioni organizzative in corso. Ogni ente dovrà rivedere i criteri per nomina e revoca degli incarichi e per l’attribuzione della retribuzione di posizione e di risultato. Nel frattempo le nomine in essere possono continuare, ma al massimo per un anno.
Il contratto rivede a fondo l’istituto delle posizioni organizzative e riscrive i confini in cui possono muoversi gli enti locali. L’articolo 14 afferma che la nomina e la revoca degli incarichi deve avvenire con criteri predeterminati dall’ente, e questo vale sia per la scelta dei soggetti sia per la quantificazione della retribuzione di posizione e di risultato. I tempi di adeguamento non potranno però essere immediati perché comportano sempre precise relazioni sindacali.
I criteri per nomina e revoca e per la graduazione della retribuzione sono oggetto di confronto, mentre quelli per l’erogazione delle indennità di risultato vanno al tavolo della contrattazione integrativa.

Il regime transitorio
Ma nel frattempo cosa accade agli attuali responsabili di posizione organizzativa? L’articolo 13, comma 3, disciplina il regime transitorio. Ogni ente dovrà definire i criteri generali e, dopo, dovrà definire il nuovo assetto delle posizioni organizzative. L’ipotesi di contratto prevedeva che si potessero prorogare gli incarichi già conferiti e ancora in atto alla data dal 21 maggio. La stipula definitiva però aggiunge una sola parola: «proseguono». Intervento provvidenziale, in quanto, nella precedente versione, sembrava comunque necessario un atto di proroga, mentre con la versione definitiva si crea un automatismo per gli incarichi in essere fino alla definizione del nuovo assetto organizzativo e, comunque, al massimo fino al 20 maggio 2019.

La retribuzione di posizione
Ma non finisce qui. Le amministrazioni devono subito riflettere anche su due ulteriori aspetti: il primo riguarda la retribuzione di posizione che il nuovo contratto definisce nel valore massimo per la categoria D, fino a 16mila euro. Va però ricordato che l’eventuale incremento, oltre ad essere quantificato con criteri oggettivi, deve tener conto del limite complessivo al trattamento accessorio (articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017) che vieta di superare il livello del 2016.

La retribuzione di risultato
L’altra novità riguarda l’individuazione della retribuzione di risultato. Mentre prima ogni posizione organizzativa poteva contare su un valore dal 10 al 25% della propria retribuzione di posizione, oggi si crea un budget complessivo per tutte le posizioni e, quindi, saranno necessari nuovi criteri per erogare gli importi. Il contratto definitivo conferma quanto già previsto nell’errata corrige, per cui il valore della retribuzione di risultato complessiva per tutti le posizioni deve essere almeno il 15% della somma di quanto destinato a retribuzione di posizione e risultato.
Si crea un meccanismo simile a quello che già c’è per il fondo dei dirigenti, per il quale i criteri di riparto diventano innovativi.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©