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Speciale contratti/4 - Conto annuale, tagli «unificati» sull’accessorio

Anche quest’anno, l’attenzione sul conto annuale si concentra sulla tabella 15, che contiene i valori di costituzione e di utilizzo del fondo delle risorse decentrate. La circolare n. 18/2018 della Ragioneria generale modifica ancora una volta lo schema tenendo già conto di alcune novità contenute nell’ultima tornata dei contratti nazionali .

Le voci di alimentazione del fondo
La tabella si divide in due parti: a sinistra vanno inserite le voci di alimentazione del fondo, a destra quelle di utilizzo. Poiché sono cambiati i riferimenti normativi, viene abolita la casella che conteneva le decurtazioni previste dal comma 236 della legge 208/2015 per fare spazio alle eventuali riduzioni del fondo effettuate in base al tetto che impedisce di superare i livelli 2016 (articolo 23, comma 2 del Dlgs 75/2017). Questa riduzione, non verrà più esposta in parte stabile o in parte variabile, ma è stata creata una nuova sezione per accogliere tutte le decurtazioni al salario accessorio. In questo modo sarà anche più semplice, costituire i fondi alla luce dei nuovi contratti nazionali in quanto si partirà proprio dalla parte stabile del 2017.
Inoltre, la Ragioneria ricorda che, poiché cambiano i valori stipendiali delle progressioni orizzontali e quindi la quota a carico bilancio, è necessario aggiornare i valori del 2016. È stato poi inserito un campanello d’allarme se «altre voci» superano il 10% del fondo, per disincentivare la pratica di conglobare in quella casella importo troppo rilevanti.

La parte di utilizzo
Anche la parte di utilizzo, che è la sezione a destra, viene revisionata alla luce dei nuovi contratti. Non è più prevista la suddivisione tra utilizzi già contrattati in anni precedenti e utilizzi di competenza dell’anno, per due motivi.
Innanzitutto i nuovi contratti decentrati che gli enti dovranno stipulare saranno triennali, e contemporaneamente giuridici ed economici. In secondo luogo, gli equilibri degli utilizzi andranno rivisti alla luce della cosiddetta verifica della «quota prevalente del fondo» che ad esempio, per gli enti locali, deve essere destinata, ma solo per la parte variabile, almeno per il 30% a performance individuale.
Sempre negli utilizzi è prevista la nuova casistica di utilizzo del fondo per le somme erogate a seguito di specifiche disposizione di legge che in precedenza, invece, andavano collocate nella produttività/performance.
Da ultimo, è stata creata una cella per accogliere, ad esaurimento, le quote di progettazione previste dal Dlgs 163/2006. Dall’aprile del 2016, infatti, il nuovo Codice dei contratti ha introdotto gli incentivi per funzioni tecniche che come indicato dalla deliberazione n. 6/2018 della Sezione Autonomie della Corte dei conti, sono escluse dalle limitazioni del trattamento accessorio.

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