Personale

Mobilità, limiti ed esclusioni nella valutazione del servizio prestato nelle scuole paritarie


Ancora una volta l'Ufficio scolastico per la Toscana torna sulla valutabilità del servizio nelle scuole paritarie ai fini della mobilità professionale del personale docente. Alle scuole, infatti, continuano ad arrivare, nonostante la chiarezza della norma, numerosi reclami palesemente infondati.


Ordinanza mobilità annulla il punteggio del servizio nelle paritarie
Come per le precedenti ordinanze sulla mobilità, anche nelle Om 207/2018 e 208/2018 il servizio prestato nelle scuole paritarie non è riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriere, e quindi detti periodi di servizio non sono valutabili nella domanda di mobilità professionale.
Sono valutabili solamente gli anni di servizio nelle scuole primarie paritarie che abbiano conservato anche lo status di parificata insieme alla qualifica di paritaria e solamente fino al 31 agosto 2008; gli anni svolti nella materna paritaria, ma solo se comunale; gli anni svolti nelle scuole secondarie pareggiate.


La giurisprudenza
Nonostante ci siano contrastanti pronunce dei giudici di primo grado sulla problematica, la costante giurisprudenza della Corte di Appello di Firenze, ad oggi, afferma che tale limite nel riconoscimento del punteggio del servizio nella scuola paritaria ai fini della mobilità non determina una violazione dei principi normativi e comunitari (si veda, per tutte, la sentenza Corte di appello Firenze 375/2014).


Attenzione alle dichiarazioni mendaci
L'Usr Toscana precisa che, non solo formulerà richiesta alla competente Avvocatura dello Stato di organizzare la difesa erariale, se necessario, su tre gradi di giudizio, ma che ogni redazione della domanda di mobilità formulata in modo tale da trarre in inganno l'amministrazione valutante può determinare le conseguenze di reato penale di cui al Tu 445/2000 (dichiarazione mendace).

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