Personale

Assunzioni, malattia, licenziamento per scarso rendimento e lavoro flessibile

di Gianluca Bertagna

La rubrica settimanale con le indicazioni sintetiche delle novità normative e applicative intervenute in tema di gestione del personale nelle pubbliche amministrazioni.

Utilizzo dei resti del triennio precedente per la capacità assunzionale
Qual è il presupposto per individuare a ritroso il triennio su cui calcolare i resti delle relative capacità assunzionali rimaste inutilizzate? Con deliberazione n. 18/2018/Par, la Corte dei conti della Sardegna, ritiene che per individuare il «triennio precedente» ai fini dell'utilizzo dei resti delle capacità assunzionali si deve avere riguardo alla programmazione del fabbisogno di personale.
È, infatti, in questo contesto che l'ente verifica quali sono le esigenze di personale, la ricorrenza dei presupposti per procedere a nuove assunzioni, il rispetto dei vincoli di spesa.
Trattandosi di una programmazione triennale, per individuare il «triennio precedente» si dovrà assumere a riferimento il primo esercizio finanziario dell'orizzonte temporale preso in considerazione dalla medesima programmazione.
Ne consegue che l'approvazione del programma del fabbisogno di personale per il triennio 2017/2019 consente, con riguardo al 2017 (primo esercizio della programmazione), di individuare nel triennio precedente 2014/2016 il periodo a cui riferirsi per verificare la sussistenza di capacità assunzionali inutilizzate (per effetto di cessazioni intervenute nel periodo 2013/2015).

Produzione di certificazione medica inidonea e/o incompleta
Non si configura la simulazione della malattia nell'ipotesi in cui il lavoratore si assenti per l'intera giornata documentando un impedimento di sole due ore e senza inviare una certificazione, neppure successiva, della patologia da cui è affetto.
È quanto affermato dalla corte di Cassazione - civile, sezione lavoro - con l’ordinanza n. 10086/2018, con la quale ha rigettato il ricorso di un datore di lavoro, volto ad ottenere l'accertamento della legittimità di una sanzione disciplinare (sospensione dal servizio) irrogata a un dipendente che si era assentato dal lavoro per una giornata, presentando poi una certificazione medica incompleta, atta a giustificare solo due ore di assenza. La Cassazione censura la condotta del dipendente, tuttavia, escludendo, in assenza di altre prove, la fattispecie della simulazione di malattia.

Deroga al limite del lavoro flessibile per valore “irrisorio”
La sezione autonomie con deliberazione n. 1/sezaut/2017/aut ha affermato che «ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall'articolo 9, comma 28, del Dl 78/2010, l'ente locale che non abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate né nel 2009, né nel triennio 2007-2009, può, con motivato provvedimento, individuare un nuovo parametro di riferimento, costituito dalla spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l'ente».
Un Comune ha chiesto alla Corte dei conti del Veneto se il principio si possa estendere al caso in cui, anziché nessuna spesa, vi siano state nell'anno 2009 pochissime somme di lavoro flessibile. Con deliberazione n. 180/2018/Qmig, la sezione, però, ha sospeso la pronuncia e ha sottoposto al Presidente della Corte dei conti la valutazione sull'opportunità di deferire alla sezione delle autonomie, la questione di massima in ordine alle problematiche interpretative.

Prestazioni occasionali
L'Inps, con il messaggio n. 2121/2018, ha informato che sulla piattaforma Inps delle prestazioni occasionali è stata rilasciata un'apposita funzionalità per consentire il rimborso agli utilizzatori delle somme versate e non utilizzate.
Possono essere oggetto di rimborso solo le somme effettivamente versate dall'utilizzatore, essendo esclusa la possibilità di rimborso delle somme di cui si ha la titolarità nel portafoglio in seguito alla concessione di benefici o bonus.

Licenziamento per scarso rendimento
«Lo scarso rendimento può consistere nella inadeguatezza qualitativa o quantitativa della prestazione ma a tali fini deve tenersi conto delle sole diminuzioni di rendimento determinate da imperizia, incapacità e negligenza e non anche di quelle determinate dalle assenze per malattia e permessi». Questa in sintesi è la linea con cui la corte di Cassazione civile, sezione lavoro, con l'ordinanza n. 10963/2018, ha confermato l'illegittimità del licenziamento irrogato ad un lavoratore per «scarso rendimento» come individuato dall'articolo 27, lettera d), dell'allegato A, del Regio decreto 148/1931.
L'azienda aveva licenziato il dipendente per via di una serie di assenze giustificate da certificati di malattia ma che, per numero e successione temporale, erano state ritenute sufficienti a considerare completamente inadeguata la prestazione del dipendente «sul piano delle esigenze organizzative e produttive aziendali». In sintesi la corte ha confermato il suo orientamento secondo cui «”lo scarso rendimento è caratterizzato da colpa del lavoratore”, per cui, ove il recesso sia intimato “per scarso rendimento dovuto essenzialmente all'elevato numero di assenze, ma non tali da esaurire il periodo di comporto”, il licenziamento è da considerarsi ingiustificato».

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