Personale

Per il fondo accessorio solo una «rimodulazione» dal nuovo contratto

di Luca Tamassia

L’entrata a regime del rinnovo contrattuale delle funzioni locali sottoscritto definitivamente il 21 maggio scorso riapre questioni che, oramai, sarebbero dovute essere integralmente superate all’insegna della semplificazione e della certezza applicativa delle clausole negoziali, secondo una logica efficientistica dell’azione attuativa dei contratti pubblici, eminentemente quando ci si trovi al cospetto di meccanismi complessi e farraginosi, che ben poco hanno a che vedere, come l’esperienza passata ha insegnato, con la necessità di gestire istituti a struttura semplificata e ad evoluzione inequivocabile. Ci risiamo con un meccanismo che non ha prodotto quell’auspicata agevolazione, anche di sola comprensione, delle azioni di applicazione degli istituti contrattuali che un moderno assetto contrattuale avrebbe dovuto pretendere. Il famigerato “fondo”, infatti, non ha subito una rilevante trasformazione, quanto meno in senso sostanziale, atteso che le sue proiezioni future, fatalmente, altro non saranno che la rimodulazione delle singole componenti dei vecchi meccanismi costruttivi rappresentate sotto diverse spoglie, nell’ottica di una mera aggregazione delle precedenti componenti da un lato e, dall’altro lato, di un maquillage dei flussi di composizione che, nei fatti, lascia sostanzialmente inalterato il sistema costitutivo, il vero colpevole di tante difficoltà, incomprensioni, incertezze, responsabilità e preoccupazioni.

La struttura del Fondo
Vediamo la struttura di massima di questo assetto di gestione delle risorse finanziarie destinate al trattamento economico accessorio del personale che, nel tempo, ha assunto un ruolo centrale in tutti i sistemi contrattuali, di qualsiasi comparto si tratti, soprattutto in ragione del fatto che, a seguito dell’entrata in vigore del rinnovato quadro contrattuale nazionale, le amministrazioni destinatarie sono tenute a rideterminare tale istituto per il corrente esercizio 2018, atteso il chiaro tenore normativo, che costituisce il primo adempimento in materia, dettato dall’articolo 67, comma 1, del contratto stesso.
Nella prima parte del fondo (art. 67, comma 1) viene aggregato l’importo unico consolidato (Iuc) delle risorse stabili all’uopo destinate nell’anno precedente (2017), che rappresenta, al netto dello scorporo dei valori di finanziamento delle posizioni organizzative e delle alte professionalità nell’anno 2017, la fusione delle componenti di finanziamento della parte stabile del fondo già previste dall’art. 31, comma 2, del Ccnl 22.1.2004: questa, infatti, vuole essere la pretesa semplificazione della processualità compositiva del fondo, anche se, a ben osservare, il conglobamento di tali valori in un unico aggregato di risorse lascia pur sempre aperto il problema, di non secondaria rilevanza, degli eventuali errori od omissioni eventualmente intervenuti nella fase pregressa di composizione dei fondi, distorsioni che, inevitabilmente, si ripercuoteranno permanentemente nella corretta gestione dell’istituto, atteso che le criticità che vengono dal passato non potranno che perpetuarsi nel futuro, esponendo, quindi, chi ha gestito e chi gestisce i fondi a costanti profili di responsabilità, agevolmente evincibili laddove, ad un controllo, si dovessero spacchettare i singoli flussi compositivi degli stessi, che provengono dalle precedenti azioni costitutive.
Meglio, dunque, sarebbe stato voltare pagina e riscrivere integralmente i meccanismi di alimentazione del trattamento accessorio, ripartendo da nuovi strumenti di articolazione degli stessi, collegati a dati certi, di agevole reperimento, di snella verifica e di sviluppo attendibile, ciò che gli operatori chiedono da sempre a gran voce, ma altrettanto sempre inascoltati, laddove la celerità e la semplificazione di gestione si sarebbero tradotti non solo in meccanismi di tutela a beneficio di tutti, ma, soprattutto, avrebbero consentito notevoli economie di gestione, conseguenti al rilevante abbattimento dei tempi di manovra e della conseguente spesa di manipolazione di questi strumenti contrattuali, spesso originata dai tempi dilatati dalla complessità costruttiva, dalla formazione continua per reperire ausili utili al superamento di difficoltà gestionali, dai confronti continui ed estenuanti su situazioni già ampiamente metabolizzate, ma nell’alveo dell’incertezza, dalle tessiture e ritessiture di schemi, format e standard che si rivelano errati o incompleti e tutti da rifare: insomma, il triste panorama che ci si auspicava non si dovesse ripetere nelle “nuove” culture di un contratto nazionale atteso da quasi un decennio (!). Tant’è.

Posizioni organizzative e alte professionalità
Lo scorporo del finanziamento a carico del bilancio delle posizioni organizzative e delle alte professionalità, per gli enti che, in tale ultimo caso, le abbiano effettivamente utilizzate nel corso del 2017, deve, comunque, avvenire nella salvaguardia dei limiti complessivi del fondo riferito all’anno 2016, secondo le rigide prescrizioni recate dall’articolo 23, comma 2, del Dlgs n. 75/2017, come espressamente richiamato, a tal fine, dal comma 7 del medesimo articolo 67, per cui si infrange contro la cruda realtà normativa la speranza di coloro che avevano visto, in tale meccanismo di diverso finanziamento delle posizioni organizzative, l’agevole facoltà moltiplicatrice delle posizioni stesse, il cui finanziamento, pertanto, risulterà, per i prossimi tempi, comunque plafonato nell’ambito dei limiti finanziari dettati dalla richiamata norma ordinamentale. La scissione, peraltro, pur sempre nell’osservanza dei limiti complessivi del sistema che compone il presidio della spesa, omologa, definitivamente, le amministrazioni dotate di dirigenza con quelle prive di posizioni dirigenziali, pervenendo ad un’opportuna omogeneizzazione tra enti locali, la cui differenziazione a tale titolo se, in un tempo passato privo di limitazioni di spesa, poteva, tutto sommato, giustificarsi, all’odierna prova dei vincoli in materia di spesa contrattuale, non trovava più una concreta e razionale motivazione. L’assetto della suddivisione di finanziamento degli istituti economici in tal modo congeniato, tuttavia, presenta, per evidenti ragioni di flessibilità a beneficio delle amministrazioni del comparto, una sorta di dispositivo modellato sul sistema dei vasi comunicanti tra fondo nel suo complesso e finanziamento a carico del bilancio delle posizioni organizzative, rappresentato dalla facoltà d’incremento dell’entità del fondo a fronte della corrispondente riduzione del finanziamento a bilancio delle posizioni organizzative prevista dall’articolo 15, comma 7, del nuovo Ccnl e, per contro, della possibilità di integrazione del finanziamento a carico del bilancio destinato alle posizioni organizzative mediante una correlata contrazione delle risorse allocate sul fondo ipotizzata dall’articolo 7, comma 4, let. u), dello stesso Ccnl 21.5.2018. Tale travaso incrociato, peraltro, sconta un diversificato assetto di relazioni sindacali fondato, evidentemente, sugli interessi prevalenti che la specifica manovra applicata tende a tutelare, ovvero quelli, ritenuti preminenti, della pluralità dei dipendenti interessati, imponendo, infatti, il mero confronto con le competenti istanze sindacali nel caso di incremento del fondo con relativa detrazione del finanziamento a bilancio delle posizioni organizzative, ex articolo 5, comma 3, lett g), del nuovo contratto nazionale, e statuendo, viceversa, la contrattazione integrativa, peraltro nella formula “rafforzata”, nell’ipotesi di decremento delle disponibilità del fondo a beneficio del corrispondente aumento del finanziamento delle posizioni organizzative a carico del bilancio, ai sensi del richiamato art. 7, comma 4, let. u), del medesimo contratto.

Scorporo da trasferire a bilancio
Un’ultima osservazione sul punto, infine, attiene al computo dello scorporo da trasferire a bilancio: l’entità dello stesso, infatti, deve essere calcolata con riferimento al valore complessivo destinato, a tal fine, nell’anno 2017 e non, invece, alla spesa effettivamente sostenuta, in tale esercizio, a titolo di finanziamento delle posizioni organizzative che, normalmente, risulta di entità inferiore a seguito delle normali dinamiche di evoluzione concreta del rapporto di lavoro (assenze non retribuite, riconoscimento di una ridotta retribuzione di risultato, etc.) e ciò all’evidente fine di consentire, all’ente, il mantenimento del potenziale di finanziamento delle posizioni organizzative necessarie all’ottimale funzionamento dell’amministrazione, a prescindere dall’effettivo svolgimento del rapporto di lavoro dei relativi titolari. E’ appena il caso di rilevare, a tal riguardo, che, in tale computo, dovrà rientrare anche il legittimo finanziamento delle posizioni organizzative costituite ed affidate nel corso del 2018, in periodo precedente l’entrata in vigore del Ccnl 21.5.2018, ad incremento del finanziamento già applicato nel 2017,  atteso che la previsione contrattuale di cristallizzazione del valore di finanziamento relativo all’anno precedente non può costituire presupposto legale di revoca della titolarità dell’incarico che, per specifica prescrizione contrattuale, deve essere espressamente disposto dalla norma negoziale, considerato il principio di tassatività delle causali di revoca che, nell’attuale assetto regolativo, non prevede tale ipotesi revocatoria.  Un’ultima osservazione, per concludere sull’argomento, riguarda la possibilità di valorizzazione del finanziamento delle alte professionalità nell’ambito delle risorse appostate a carico del bilancio. Tale facoltà, dispone il comma 1 dell’articolo 67 in esame, è concessa a condizione che le relative risorse economiche siano state utilizzate nel corso dell’anno precedente, laddove, intuibilmente, la nozione di “utilizzo” depone a favore di una lettura che implichi, quanto meno, la formale costituzione della relativa posizione ed il corrispondente finanziamento nel corso del 2017, a supporto della necessità funzionale ed organizzativa che l’amministrazione ha avvertito ed esplicitato nell’impiego di tale istituto, a prescindere, poi, dalla effettiva titolarità dello stesso, che sarebbe potuta difettare in ragione di molteplici motivazioni che, nel caso concreto, potrebbero non essere in grado di minarne, in radice, l’effettiva necessità istitutiva. Nell’ipotesi, poi, che tali condizioni facciano difetto, le relative risorse economiche eventualmente previste ed accantonate a valere sul fondo 2017 non andranno perdute, ma dovranno essere aggregate nell’importo unico consolidato che costituisce la prima componente del nuovo fondo, andandosi, pertanto, a consolidare definitivamente quale componente dell’importo stesso.

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