Personale

Assunzioni, recupero di somme, dati personali e geolocalizzazione, infortuni

di Gianluca Bertagna

La rubrica settimanale con le indicazioni sintetiche delle novità normative e applicative intervenute in tema di gestione del personale nelle pubbliche amministrazioni.

Recupero di somme sui dipendenti
Opponendosi alla ripetizione di indebito disposta dal Comune datore di lavoro, per delle somme erogate per la partecipazione a un progetto, un dipendente pubblico ricorreva in Cassazione, che però gli dava torto con sentenza del 29 maggio 2018 n. 13479.
L’indebito, in particolare, si era verificato in relazione alla distribuzione dell’importo complessivo stanziato per un’attività nella quale in origine il Comune non aveva incluso tutti i lavoratori che vi avevano partecipato (erano stati esclusi quelli a tempo determinato); una volta rideterminato il numero dei partecipanti e delle correlative giornate di lavoro, la somma da assegnare pro capite nel rispetto dei criteri dettati dalla contrattazione integrativa, si era, pertanto, ridotta e l’ente aveva proceduto al recupero di quanto corrisposto in eccesso. Questo il principio di diritto: «Non è applicabile al rapporto di impiego alle dipendenze delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del Dlgs n. 165/2001, il principio in forza del quale la corresponsione di una retribuzione maggiore rispetto a quella dovuta in forza della contrattazione collettiva costituisce trattamento di miglior favore e può essere chiesta in restituzione solo previa dimostrazione di un errore riconoscibile e non imputabile al datore, perché, al contrario, il datore di lavoro pubblico è tenuto a ripetere le somme corrisposte sine titulo e la ripetibilità degli importi corrisposti in eccesso non può essere esclusa ex articolo 2033 codice civile per la buona fede dell'accipiens, in quanto questa norma riguarda, sotto il profilo soggettivo, soltanto la restituzione dei frutti e degli interessi».

Impossibilità svolgimento prova pratica e non assunzione
È legittima la mancata assunzione di un candidato il quale non sia in grado di sostenere e, conseguentemente, superare una prova pratica, risultando inidoneo alla conduzione di mezzi. È questo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione - Civile, sezione lavoro - con la sentenza del 28 maggio 2018 n. 13254, con la quale ha confermato la legittimità della mancata assunzione da parte di Poste di un candidato che, convocato per lo svolgimento della prova di idoneità alla guida di un motoveicolo aziendale (il cui superamento era considerato condizione essenziale per il reclutamento), non effettuava la prova medesima in quanto, a causa dell’altezza (cm. 148) non era risultato in grado di sedere sul ciclomotore e toccare a terra con entrambi i piedi.
In particolare, la Cassazione rileva come l’assunzione a tempo indeterminato sarebbe potuta avvenire soltanto in presenza di tutte le condizioni che potevano consentire all’impresa di utilizzare pienamente le prestazioni lavorative degli aspiranti, destinati alle attività di recapito e di operazioni logistiche. Pertanto, considerato che il possesso dell’abilitazione alla conduzione dei motomezzi e il superamento della relativa prova di guida, rientravano tra le condizioni necessarie per procedere all’assunzione a tempo indeterminato, il mancato svolgimento della prova non poteva che determinare, legittimamente, il mancato reclutamento, per carenza dei requisiti richiesti.

Dati personali e geo-localizzazione dei lavoratori
Nella newsletter del 29 maggio 2018 n. 441, il garante per la protezione dei dati personali ha dato il via libera alla geolocalizzazione, attraverso smartphone e tablet, del personale di una società che effettua servizi di vigilanza privata e trasporto valori, ma ha prescritto misure a tutela della riservatezza dei lavoratori. Le indicazioni sono particolarmente utili anche nell’ipotesi di avvio di geo-localizzazione anche nella pubblica amministrazione.
I dati raccolti, le coordinate del dispositivo e la velocità del veicolo saranno conservati per un periodo non superiore alle 24 ore, fatte salve speciali esigenze, e il trattamento dati dovrà cessare al termine dell'attività lavorativa con la riconsegna a fine servizio dei dispositivi da parte dei dipendenti.
Il garante della privacy, però, a maggiore tutela dei lavoratori, ha chiesto di posizionare sul dispositivo un’icona che indichi che la localizzazione è attiva e di configurare il sistema in modo tale da oscurare la posizione geografica dei dipendenti decorso un dato periodo di inattività dell’operatore sul monitor della centrale operativa. A ulteriore tutela dei dipendenti sarà escluso l’utilizzo dei dati per finalità di controllo dei lavoratori o per scopi disciplinari. In conformità a quanto previsto dallo Statuto dei lavoratori la società si è impegnata a procedere alla convocazione delle rappresentanze sindacali per sottoscrivere uno specifico accordo.

Infortuni e condotta del lavoratore
La corte di cassazione, con ordinanza del 23 maggio 2018 n. 12807, ha ritenuto responsabile un ente comunale dell’infortunio sul lavoro occorso a un dipendente e, conseguentemente, lo ha condannato a rimborsare all’Inail il relativo esborso assicurativo. In particolare, l’ente aveva sostenuto che l’infortunio era da riportare a colpa esclusiva del lavoratore, il cui comportamento integrava gli estremi del rischio elettivo. Nel dettaglio, tale comportamento era stato individuato nel fatto che il soggetto, in piedi sul predellino posteriore del camion di raccolta dei rifiuti, al momento del passaggio in una strettoia tra due muri, si era sorretto sulla barra laterale, e non su quella orizzontale, così finendo con la mano schiacciata tra tale barra e il muro del limitrofo edificio.
In conclusione, in tema di infortuni sul lavoro «le caratteristiche proprie del rischio elettivo si determinano allorquando venga tenuto dal lavoratore una condotta “abnorme, inopinabile ed esorbitante” (Cassazione 13 gennaio 2017 n. 798) che si ponga al di fuori dell’attività lavorativa e prescindendo da essa, come tale idonea ad interrompere il nesso eziologico con la prestazione (Cassazione 5 settembre 2014 n. 18786) e quindi non rientrante nella copertura dell’obbligo di sicurezza datoriale, notoriamente esteso, viceversa, alla prevenzione rispetto ad eventuali comportamenti meramente colposi del lavoratore».

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