Personale

Incarichi solo annuali e gratuiti ai pensionati pubblici e privati

di Vincenzo Giannotti

Il divieto di conferimento di incarichi di studio e consulenza, da parte di soggetti pubblici chi è già collocato in quiescenza, ha posto problemi di interpretazione anche a fronte delle indicazioni della Funzione pubblica che ha tenuto fuori dai vincoli i lavoratori autonomi, in quanto non rientranti nella categoria dei lavoratori privati o pubblici in quiescenza espressamente richiamato dalla legge. La Corte dei conti lombarda (deliberazione n.180/2018), invece, e in coerenza con la giurisprudenza amministrativa e contabile, ha esteso il divieto anche ai lavoratori autonomi, con la possibilità per loro di svolgere queste attività solo a titolo gratuito e per una durata massima di un anno.

La questione controversa
Il Presidente della Regione Lombardia aveva chiesto ai magistrati contabili se fosse legittimo il conferimento di un incarico di consulenza a un avvocato in pensione, ma iscritto all'albo, e se lo stesso potesse essere remunerato o meno. Il dubbio, infatti, nasceva dall'articolo 5, comma 9, del Dl 95/2012 secondo cui «è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2011 … di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza … Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito». Proprio il richiamo esplicito del legislatore a soggetti già lavoratori privati o pubblici, aveva indotto il ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione con due circolari (n. 6/2014 e 4/2015) a escludere solo i lavoratori pubblici o privati collocati in quiescenza salvando i lavoratori autonomi anche se in quiescenza.

La posizione della giurisprudenza contabile e amministrativa
Le indicazioni della Funzione pubblica non hanno, tuttavia, in questi anni trovato conferma nella giurisprudenza contabile e amministrativa. I collegi contabili hanno, infatti, evidenziato come la norma non ponga alcuna discriminazione circa le condizioni soggettive del soggetto (privato, pubblico o autonomo) e la tipologia di pensionamento (pensione di vecchiaia, anzianità, anticipata, eccetera.) e come questi incarichi possano legittimamente essere svolti solo a titolo gratuito (Corte dei conti - Sezione centrale di controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, n. 27/2014, 28/2014, 29/2014, 30/2014, 35/2014 e 1/2015). A una soluzione non diversa sono giunti anche i giudici amministrativi di appello che hanno evidenziato come non si rinvengano argomentazioni a carattere sistematico che consentano di differenziare la posizione dei fruitori di trattamento di pensione da lavoro autonomo, essendo la norma finalizzata a limitare il conferimento di determinati incarichi a soggetti che già godono di un trattamento di quiescenza. Inoltre la ratio, della disposizione è quella di favorire l'occupazione giovanile, vietando, dunque, alle amministrazioni pubbliche di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza e, quindi gli incarichi sono consentiti solamente a titolo gratuito e per un periodo non superiore a un anno (Consiglio di Stato, sentenza n. 4718/2016).
Il collegio contabile lombardo, pertanto, conferma un impedimento generalizzato da parte della Pa al conferimento di incarichi a soggetti in quiescenza, senza deroghe o eccezioni, se non in caso di gratuità e nei limiti di durata massima di un anno.

La delibera della Corte dei conti Lombardia n. 180/2018

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