Personale

Il nuovo contratto rimodula il fondo di finanziamento del salario accessorio

di Luca Tamassia

Proseguendo la disamina degli elementi e delle modalità di composizione del fondo di finanziamento del salario accessorio del personale dipendente regolato dall’articolo 67 del recente Ccnl del 21 maggio 2018 del comparto “Funzioni locali” (per i precedenti contributi si veda il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 12 giugno e del 20 giugno), il sistema di finanziamento della parte stabile prevede ulteriori flussi di costituzione, in parte già conosciuti in quanto ripresi dai precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro, che possono così rappresentarsi come segue.

Ria e trattamenti ad personam
La lettera c) del comma 2 dell’articolo 67 prevede che la parte stabile del fondo debba essere integrata attraverso la riconduzione, alla parte stabile stessa, delle economie che conseguono alla cessazione dal servizio di personale titolare della retribuzione individuale di anzianità (Ria) o di assegni ad personam in godimento all’atto della cessazione. La previsione, peraltro, deve essere combinata con la corrispondente clausola di cui alla lettera d) del comma 3 per gli effetti che conseguono alla parte variabile del fondo, atteso che la nuova disciplina contrattuale rimodula l’acquisizione, alle componenti di tale istituto, delle economie in parola, innovando le relative modalità d’implementazione rispetto al pregresso sistema costitutivo. Dall’entrata in vigore del nuovo contratto nazionale di lavoro, infatti, l’integrazione del fondo al presente titolo non avviene più incrementando la parte stabile dello stesso mediante i ratei mensili di economia realizzatesi nell’anno di cessazione dal servizio, con conseguente regimentazione, sulla stessa parte stabile, dei dodici dodicesimi di economia nell’anno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, bensì rinviando ogni aumento del fondo a tale motivo direttamente all’anno successivo, attraverso un’azione incrementale che impatta entrambe le parti costitutive del fondo, sia quella stabile, che quella variabile. Tale voce di alimentazione, quindi, alla luce delle nuove norme, determinerà il corrispondente aumento della parte stabile del fondo a regime nell’anno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, valorizzando l’intera economia annua conseguente alla cessazione stessa, nonché il recupero dei ratei di economia realizzatisi nell’anno di estinzione del rapporto di lavoro a valere, una tantum, sulla parte variabile dello stesso. La nuova impostazione, evidentemente, intende porre rimedio alle precedenti condotte redistributive dei valori in commento, consentendo o, meglio, imponendo alle amministrazioni destinatarie della clausola, di convogliare tali valori incrementali verso destinazioni in grado di originare concrete utilità di ritorno, al fine di ottimizzare la relativa spesa, attraverso un impiego programmato e consapevole che solo l’anno successivo al realizzarsi del presupposto d’integrazione può concretamente dispiegarsi;

Incrementi e clausola negoziale
La lettera e) del comma 2 dell’articolo 67, inoltre, consente di incrementare la parte stabile del fondo mediante l’inserimento degli importi necessari a sostenere, a regime, gli oneri del trattamento economico accessorio del personale dipendente trasferito da altre amministrazioni pubbliche nell’ambito di processi associativi (gestioni convenzionate, unioni ed altre forme di cooperazione interlocale), di delega o di trasferimento di funzioni, nel limite, tuttavia, della corrispondente riduzione della componente stabile dei fondi delle amministrazioni di provenienza, nonché attraverso il conglobamento degli importi corrispondenti all’adeguamento dei fondi previsto dalle vigenti disposizioni di legge a seguito di trasferimento di personale. Tale clausola negoziale, che opera sulla parte stabile del fondo, deve essere letta, come avvenuto per la precedente causale, in combinazione con quanto prescritto, a titolo d’intervento sulla parte variabile del fondo, dalla lettera k) del comma 3 dello stesso articolo 67, la quale, infatti, prescrive l’integrazione di detta parte di finanziamento del fondo mediante l’inserimento delle risorse economiche derivanti dai trasferimenti di personale nella misura pari alla corrispondente riduzione della componente variabile dei fondi delle amministrazioni di provenienza, limitatamente all’anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell’anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di natura stabile. Tale ultima clausola appare intesa - nonostante l’evidente refuso intervenuto nel contesto dispositivo della norma, ove il richiamo alla riduzione della parte “variabile” dei fondi presso gli enti di provenienza di cui alla lettera e) del comma 2, non può che essere letta nel senso della contrazione della parte stabile di tali fondi, posto che la riduzione prevista dal comma 2, lett. e), si riferisce esclusivamente alla parte stabile, coma sopra visto – a consentire, alle amministrazioni che acquisiscono il personale trasferito, di finanziare il relativo trattamento economico accessorio spettante, eccezionalmente e temporaneamente per il solo anno in cui avviene il trasferimento, a valere sulle risorse variabili del fondo, limitatamente ai ratei mensili di riconoscimento necessari in tale anno, per poi, nell’anno successivo, andare a regime con la previsione dell’integrazione della parte stabile del fondo stesso, occorrente per il finanziamento del salario accessorio dovuto a tale personale per l’intero esercizio di riferimento. Tale nuova costruzione della destinazione di tali risorse introdotta dal Ccnl 21.5.2018, infatti, appare finalizzata a scongiurare alterazioni della parte stabile di composizione del fondo di finanziamento delle risorse decentrate in corso di esercizio, al fine di permettere, alle amministrazioni del comparto, di poter fare affidamento, sin dall’inizio dell’anno, su di un’entità certa nel finanziamento ed invariabile nel quantum di tali risorse, nell’ottica di una migliore e più razionale programmazione dell’impiego delle risorse economiche allocate sul fondo, le quali, pertanto, non risulteranno assoggettate ad alcuna variazione, durante la gestione annuale del salario accessorio del personale dipendente, in conseguenza di particolari eventi i cui effetti, in tal caso, vengono temporaneamente scaricati sulla parte variabile del fondo.

I vincoli per il coordinamento di finanza pubblica
Un’ultima osservazione, infine, preme evidenziare, rispetto alle due componenti del fondo sopra indicate in relazione al diverso atteggiarsi rispetto alle limitazioni finanziarie operanti sui fondi ai sensi delle norme di coordinamento di finanza pubblica. Mentre il primo elemento di composizione del fondo, infatti, non appare sterilizzato rispetto ai vigenti limiti ordinamentali di contenimento dell’entità di tale istituto recati dall’articolo 23, comma 2, del Dlgs. n. 75/2017, rientrando, pertanto, nell’obbligo d’osservanza del plafond di finanziamento relativo all’anno 2016, non altrettanto può dirsi con riguardo alla seconda linea di finanziamento del fondo, la quale, invero, risulterà neutralizzata con riferimento al fondo dell’amministrazione di destinazione del personale trasferito nei limiti in cui il corrispondente fondo dell’amministrazione di provenienza provvederà ad identica riduzione, in modo tale che detto incremento rinvenga una corrispondente compensazione di sistema, tale da determinare un’operazione ad invarianza finanziaria non tanto con effetti sul singolo fondo interessato, quanto sulla combinazione dei fondi delle due amministrazioni interessate, l’ente cedente e l’ente cessionario, originando, quindi, un’azione ad invarianza di spesa nel complessivo sistema pubblico. Tale assunto, peraltro, pare indirettamente confermato anche dalle affermazioni di indirizzo recate, ancorché per la diversa ipotesi delle stabilizzazioni del personale precario, dalla circolare n. 2/2018 del Ministero per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, la quale, in relazione agli effetti determinati sul fondo di finanziamento del salario accessorio del personale dipendente a seguito del superamento del precariato nel sistema pubblico, ha espresso un generale principio operante per una serie indeterminata di ipotesi normative che, come nel caso di specie, legittimano l’acquisizione di personale in deroga ai vigenti limiti assunzionali, ai sensi del quale “(…) al fine di non determinare una riduzione del trattamento accessorio in godimento per il personale di ruolo già in servizio e, al contempo, garantire il rispetto degli equilibri di bilancio - qualora specifiche norme consentano l’assunzione di nuovo personale prevedendo lo stanziamento di risorse per la relativa copertura finanziaria, comprensiva del trattamento accessorio, sia consentito un incremento, nella misura del valore medio pro-capite, del Fondo per il trattamento accessorio, oltre il limite di cui all’articolo 23 comma 2, del Dlgs 75/2017.”.

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