Personale

Monetizzazione delle ferie non godute solo se non imputabile al lavoratore

di Guido Befani

La monetizzazione delle ferie trova applicazione unicamente in presenza di situazioni tali da palesare una oggettiva impossibilità di fruizione del lavoratore, ovvero sia in ipotesi in cui il dipendente non abbia potuto godere delle ferie maturate a causa di comprovate esigenze di servizio, espressione, cioè, di scelte operative riferibili direttamente all’Amministrazione, per non aver approntato l’apparato organizzativo necessario a consentire la sostituzione del dipendente assente per ferie; e sia  laddove risulti del tutto impossibile ricostituire il rapporto di lavoro dopo l’assenza dal servizio per eventi non imputabili al lavoratore quali, appunto, il suo decesso o infermità. È quanto afferma il Tar Bari, con la sentenza n. 848/2018.

L’approfondimento
Il Tar Bari è intervenuto sui presupposti necessari affinché possa accogliersi la domanda di monetizzazione delle ferie non godute da un dipendente pubblico.

La decisione
Nel respingere i motivi di ricorso del dipendente in regime di pubblico impiego, il Collegio ha avuto modo di rilevare come - già prima dell'introduzione del divieto di monetizzazione delle ferie di cui all' articolo 5 comma 8 Dl n. 95/2012 - la giurisprudenza avesse già precisato che il diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute dal pubblico dipendente, anche in mancanza di una norma espressa che preveda la relativa indennità, discende direttamente dallo stesso mancato godimento delle ferie, in armonia con l'articolo 36 Cost., quando sia certo che tale vicenda non sia stata determinata dalla volontà del lavoratore e non sia a lui comunque imputabile, in quanto il carattere indisponibile del diritto alle ferie non esclude l’obbligo della stessa Amministrazione di corrispondere il predetto compenso per le prestazioni effettivamente rese, non essendo logico far discendere da una violazione imputabile all'Amministrazione il venir meno del diritto all'equivalente pecuniario della prestazione effettuata (cfr. Cons. di Stato, Sez, V, n.1230/2001; IV, 5248/2000; V, n. 4699/2000 e n. 3847/2000).
Per il Collegio, infatti, proprio in ragione delle esigenze di rispettare il principio generale di irrinunciabilità, indisponibilità ed indegradabilità del diritto al godimento delle stesse, espressione del più generale principio di cui all’articolo 36 della Costituzione, la monetizzazione delle ferie, anche nel precedente quadro normativo, poteva trovare applicazione unicamente in presenza di situazioni tali da palesare una oggettiva impossibilità di fruizione, ovvero:
- sia in ipotesi in cui il dipendente non abbia potuto godere delle ferie maturate a causa di comprovate esigenze di servizio, espressione, cioè, di scelte operative riferibili direttamente all’Amministrazione, per non aver approntato l’apparato organizzativo necessario a consentire la sostituzione del dipendente assente per ferie;
- sia laddove risulti del tutto impossibile ricostituire il rapporto di lavoro dopo l’assenza dal servizio per eventi non imputabili al lavoratore quali, appunto, il suo decesso o infermità.
Più in particolare, in relazione alle comprovate esigenze di servizio, si è chiarito che - onde evitare il ricorso generalizzato alla monetizzazione delle ferie - occorreva che, prima della cessazione del rapporto di servizio, le stesse fossero state espressamente rinviate dall’Amministrazione a causa di insuperabili problemi organizzativi della stessa.

Conclusioni
Alla luce di queste premesse, ne deriva che nel caso in esame, non risulta presente agli atti di causa alcuna documentazione dalla quale possa ricavarsi la richiesta del ricorrente di godere delle ferie né risulta che detta richiesta sia stata negata dall’Amministrazione per indifferibili esigenze di servizio, sicché difetta il presupposto della volontà dell’Amministrazione di negare il congedo a causa di insuperabili esigenze organizzative dell’unità operativa interessata.

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