Personale

Ai dirigenti medici solo straordinari «eccezionali»

di Aldo Di Cagno

Il pagamento degli straordinari non è dovuto a i dirigenti medici se il servizio non è motivato da esigenze contingenti, eccezionali e temporanee ma rientra nel quadro di una sistemica carenza di organico come quella riscontrata nel servizio sanitario della Regione Lazio, dovuta all’ingente disavanzo e alla limitazione delle assunzioni imposta dalle norme sul contenimento della spesa pubblica. Questa la motivazione con la quale la Corte di cassazione, con la sentenza n. 18271/2018, ha rigettato la richiesta di alcuni dirigenti medici della Usl Roma D.

Il fatto
Alcuni dirigenti medici avevano citato in giudizio l'Usl di appartenenza rivendicando il parziale mancato pagamento degli straordinari con riferimento agli anni 2000-2003. Nel ricorso introduttivo i sanitari avevano sostenuto che in nessun modo le ore in eccesso potessero essere riconducibili al servizio ordinario e ai relativi obiettivi, essendo invece finalizzate a coprire i turni del pronto soccorso dell'ospedale Grassi di Ostia, gravemente sotto organico.
Secondo i medici le ore di straordinario dovevano essere remunerate perché riconducibili all'articolo 55, comma 2, del Ccnl 1998/2000 che equipara l'attività prestata in via eccezionale e temporanea finalizzata alla riduzione delle liste di attesa, soprattutto in casi di carenza d'organico, a quella libero-professionale.
La corte d'appello ha rigettato la richiesta, sostenendo che non era dovuto nessun compenso in quanto l'orario in eccesso era funzionale al conseguimento degli obiettivi propri e immancabili dell'incarico affidato e conseguentemente era stato regolarmente remunerato con la corresponsione dell'indennità di risultato.

I motivi della decisione
La Cassazione nelle motivazioni con cui ha confermato la sentenza d’appello e ha rigettato il ricorso, ripercorre le norme sul contenimento della spesa pubblica, soprattutto quelle inerenti il servizio sanitario nazionale, evidenziando nello specifico come la Regione Lazio avesse accumulato nel corso degli anni un'ingente disavanzo della spesa sanitaria che l'aveva portata nel 2007 al commissariamento del servizio sanitario. La Corte quindi evidenzia come la grave carenza di personale che era alla base della vicenda non fosse assimilabile alle condizioni previste dall'articolo 55, comma 2, perché si era protratta per un lungo periodo acquisendo un carattere “strutturale” e non momentaneo, contingente ed eccezionale. Per questo motivo si deve applicare il principio dell'impossibilità di distinzione tra il superamento dell'orario di lavoro preordinato al raggiungimento dei risultati assegnati e quello imposto dalle esigenze del servizio ordinario, che con la corresponsione della retribuzione di risultato esclude il diritto al compenso per il lavoro straordinario.

La sentenza della Corte di Cassazione n. 18271/2018

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