Personale

Doppia ipotesi di calcolo per il congedo parentale a ore

di Consuelo Ziggiotto

La disciplina contrattuale in materia di congedo parentale a ore si inserisce nella più ampia previsione legislativa contenuta all'articolo 32 del Dlgs 151/2001.
La norma è stata da ultimo modificata nel giugno del 2015 dal Dlgs 80. Da quel momento in avanti è stato possibile anche nella pubblica amministrazione fruire del congedo parentale su base oraria, anche in difetto di una disciplina contrattuale specifica.
L'articolo 32, comma 1-ter del Dlgs 151/2001 stabilisce infatti che in caso di mancata regolamentazione da parte della contrattazione collettiva delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La medesima norma prevede che la fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadri settimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale.

L’attuazione contrattuale
Le previsioni di legge che demandano al contratto il compito di fissare le regole e i termini di fruizione del congedo si realizzano il 21 maggio scorso nell'ambito dell'articolo 43, comma 8 del contratto dove si afferma che, in attuazione delle previsioni dell'articolo 32, comma 1-bis, del Dlgs 151/2001 i genitori lavoratori, anche adottivi o affidatari, con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale, possono fruire anche su base oraria dei periodi di congedo parentale.
Come si evince dalla formulazione letterale, mancando l'espresso rinvio al comma 1-ter del Dlgs 151/2001, un'ipotesi interpretativa può condurre a ritenere che il computo del congedo parentale a ore non vada più operato in mezze giornate, come si è provveduto fino a oggi, ma in relazione a un monte ore a disposizione dei soggetti legittimati.

Il calcolo delle ore
Ma quante sono le ore di congedo parentale cui hanno diritto i genitori? Di quante ore è composto il contatore del congedo parentale a ore? Due sono le possibili interpretazioni che conducono a risultati consistentemente diversi.
L'articolo 32, comma 1 e 2 del Dlgs 151/2001 legittima la fruizione del congedo su base mensile e su base giornaliera. Per trasformare i mesi in ore può essere utilizzato il divisore che il contratto mette a disposizione per determinare il valore della retribuzione oraria (articolo 10, comma 3, del contratto 9 maggio 2006). Tuttavia va osservato che 156 non rappresenta dal punto di vista giuridico un debito orario teorico mensile, bensì un mero divisore. In questo caso 6 mesi di congedo parentale, corrisponderebbero a 936 ore.
Una diversa soluzione interpretativa muove dall'equiparazione fatta dal contratto di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa. Questa equiparazione è rinvenibile nel nuovo contratto sia nei permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari di cui all'articolo 32, che nei permessi per visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici di cui all'articolo 35.
Nello specifico, qualora il permesso a ore per motivi personali sia fruito per la durata dell'intera giornata lavorativa, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente è convenzionalmente pari a 6 ore. Parimenti, i permessi per visite specialistiche, assimilati alle assenze per malattia, ai fini del computo del periodo di comporto, valgono 1 giorno ogni 6 ore di permesso fruito.
Nell'ipotesi di fruizione frazionata del congedo, il numero dei giorni spettanti è calcolato valorizzando il mese convenzionalmente in 30 giorni.
La quantificazione del permesso su base oraria, fondata sulla durata convenzionale della giornata lavorativa, produce un monte ore complessivo pari a 1.080 ore derivante dall'operazione corrispondente a 180 giorni moltiplicati per 6 ore.
È necessario che lo spazio interpretativo sia perimetrato dall'Agenzia negoziale con pareri che indirizzino nella corretta applicazione delle disposizioni contrattuali.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©