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Visite, esami e terapie fuori dal tetto ai permessi

Le assenze per visite, esami o terapie per malattie già in corso e quelle per terapie ripetitive non entrano nel tetto dei permessi, ma vanno considerate come malattia. Nel caso di assenza per terapie, occorre attestare sia la terapia sia il fatto che da questa dipende l’assenza. Lo spiega l’Aran nelle prime indicazioni sulla disciplina dell’articolo 35 del nuovo contratto nazionale delle funzioni locali. Ma le regole sono analoghe negli altri comparti.

La giustificazione dell’assenza
Sul tema l’articolo 35 fornisce una delle novità più importanti, che copre un sostanziale vuoto normativo. Infatti il legislatore ha disciplinato (articolo 55-septies, comma 5-ter del Dlgs 165/2001) solo la giustificazione dell’assenza per visita medica.
In via ordinaria, questi permessi non sono collegabili a una condizione di malattia. Per cui si tratta di un nuovo istituto che si aggiunge (fino a 18 ore all’anno) alle altre possibilità di assentarsi dal lavoro già previste dalla normativa contrattuale: permessi per ragioni personali, permessi brevi, riposi connessi alla banca delle ore, riposi compensativi e ferie: istituti che richiedono una valutazione discrezionale da parte del dirigente.

La novità del contratto
Il contratto introduce una possibilità ulteriore caratterizzata dall’assenza di questa valutazione dirigenziale. La distinzione è data dalla previsione di tre fattispecie da considerare assimilabili alla malattia: la visita medica che viene compiuta nell’ambito di una condizione di malattia, il determinarsi di una condizione di malattia a seguito della visita o della terapia, e la necessità di effettuare un ciclo di terapie (commi 11, 12 e 14 dell’articolo 35 del contratto). Il contratto, in considerazione dello stretto nesso con una condizione di patologia, stabilisce che queste assenze vadano considerate come malattia, quindi con la decurtazione del salario accessorio nei primi 10 giorni. L’Aran chiarisce che queste assenze non determinano una riduzione del monte delle 18 ore annue previste dal contratto per l’applicazione di questo istituto.
Un’ulteriore indicazione riguarda le modalità di giustificazione dell’assenza da considerare come malattia determinata dagli esiti di una terapia o di un esame. Il certificato deve essere prodotto dalla struttura presso la quale è stato svolto l’intervento, e deve contenere sia l’attestazione dello svolgimento della terapie o dell’esame sia la constatazione che la condizione patologica dipende dalla terapia o dall’esame.

L’orientamento dell’Aran

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