Personale

Altro colpo al salario accessorio: Corte dei conti contro Ragioneria sulla deroga al tetto per le risorse in conto terzi

di Vincenzo Giannotti

Non bastavano le conclusioni negative della delibera della Corte dei conti della Puglia n. 99/2018 sull'esclusione degli incrementi dei rinnovi contrattuali contenuti nella dichiarazione congiunta n. 5 (si veda il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 17 luglio). Il nuovo parere della Corte della Liguria (delibera n. 105/2018) restringe ulteriormente i casi di esclusioni dal fondo integrativo precisando, in difformità con le circolari sul conto annuale della ragioneria Generale dello Stato, come i compensi in «conto terzi» previsti dall'articolo 43 della legge 449/1997 sono da considerare soggetti ai limiti di finanza pubblica posti annualmente al trattamento economico accessorio complessivo del personale dipendente imposti dall'articolo 23, comma 2, del Dlgs n. 75 del 2017, con la sola esclusione delle quote provenienti dai privati.

Le indicazioni dell'Economia
Con due circolari sul conto annuale (nn. 12/2011 e 16/2012) la Ragioneria generale dello Stato aveva indicato come non soggetti ai vincoli della crescita dei fondi integrativi, e pertanto da inserire tra le risorse escluse quelle «trasferite all'amministrazione per incarichi nominativamente affidati a specifici dipendenti, le risorse trasferite dall'Istat per il censimento 2011, gli incrementi del fondo realizzati con risorse dell'Unione Europea (ove consentito dalla normativa contrattuale di livello nazionale) nonché, per i casi in cui tale attività non risulti ordinariamente resa dalle Amministrazioni, i proventi per nuove convenzioni per la quota conferita al fondo ai sensi dell'art. 43 comma 3 della legge n. 449/1997». Su quest'ultimo punto la circolare non entrava nel dettaglio facendo rientrare tutte le risorse da nuove convenzioni stipulate dall'amministrazione rispetto a quelle sottoscritte prima della riduzione prevista dal Dl 78/2010. Così, ad esempio, in presenza di una convenzione stipulata dal Comune con l'Inps (Home Care Premium) che prevedeva il trasferimento di risorse addizionali nell'anno 2011, ossia dopo l'entrata in vigore del Dl 78/2010, era da considerare esente dai limiti di crescita del salario accessorio in quanto attività non ordinariamente resa prima dei vincoli stabiliti dall'articolo 9, comma 2-bis, del Dl 78/2010. A fronte di queste indicazioni, molti Comuni stanno costituendo i loro fondi escludendo tutte le risorse non ordinariamente rese dall'ente.

Il parere del collegio contabile
Alla richiesta di un Comune circa la possibilità di escludere dai limiti di crescita del fondo le risorse indicate dalla legge 449/1997 (nel caso di specie «sponsorizzazioni»), la risposta resa dal collegio è negativa in quanto i compensi aventi fonte nei contratti, atti o attività adottate dagli enti locali secondo l'articolo 43 della legge n. 449 del 1997 sono soggetti ai limiti di finanza pubblica posti, annualmente, al trattamento economico accessorio complessivo del personale dipendente, salvo che gli stessi trovino copertura finanziaria in trasferimenti operati solo da soggetti privati in esecuzione di specifico contratto. In altri termini, sole le risorse economiche provenienti da privati sono in grado di far conseguire all'amministrazione entrate aggiuntive, rispetto a quelle ordinariamente spettanti, di cui una parte ben può affluire al fondo integrativo (articolo 67, comma 3, lettera a), del contratto Funzioni locali 21 maggio 2018) ed essere esclusa dai limiti posti dalle norme di finanza pubblica. In conclusione, rispetto alle indicazioni dell'Economia, sono da considerare escluse dai limiti stabiliti dall'articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017 (risorse non superiori all'anno 2016), solo la parte di risorse economiche provenienti dai privati destinate a remunerare, con trattamenti accessori aggiuntivi, le prestazioni del personale dipendente che dette attività abbia reso.

La delibera della Corte dei conti Liguria n. 105/2018

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©