Personale

Ricorso a disoccupati per i cantieri del programma LavoRas fuori dai tetti di spesa del personale

di Anna Guiducci e Patriazia Ruffini

Le spese per i cantieri occupazionali finanziate dalla Regione sono fuori dal computo dei limiti per il personale. Il via libera arriva dalla Corte dei conti per la Sardegna con la deliberazione n. 31/2018, che affronta il tema del ricorso a soggetti disoccupati nell'ambito di «cantieri di lavoro» previsti dal programma LavoRas.

Il quadro normativo
Secondo la disciplina regionale, gli enti locali della Sardegna che alla data del 31 dicembre 2014 hanno in corso progetti di utilizzo di lavoratori percettori di ammortizzatori sociali possono prevedere progetti per cantieri comunali da attivare per le finalità previste dalla normativa statale e regionale (legge regionale 5/2015, articolo 29, comma 36). Con la legge di stabilità regionale per il 2018 ( legge regionale n. 1/2018, articolo 2) queste misure sono state estese ai lavoratori socialmente utili di cui all'elenco regionale istituito ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del Dl 101/2013, e a quelli stabilizzati presso società in house di enti locali (programma LavoRas finanziato con risorse regionali, nazionali e comunitarie).
I limiti di spesa di personale per il lavoro a tempo determinato prevedono il tetto del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 (articolo 9, comma 28, del Dl 78/2010). Gli enti possono derogare al limite, anche con riguardo ai lavoratori socialmente utili e ai cantieri di lavoro, nell'ipotesi in cui il costo sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea.
Gli enti locali con popolazione superiore a 1.000 abitanti devono poi assicurare il contenimento dell'aggregato «spesa per il personale» entro il limite rappresentato dal valore medio del triennio 2011/2013 (articolo 1, commi 557 e 557-quater della legge 296/2006).

Il precedente
In un precedente parere reso dalla medesima sezione (n. 51/2015) la spesa sostenuta per i cantieri occupazionali era stata ritenuta compresa nei limiti di finanza pubblica e, quindi, in linea di principio, se finanziata da parte della Regione, inclusa nell'aggregato «spesa di personale».
Nel caso in esame invece ci si trova di fronte ad interventi che vedono l'ente locale come esecutore di un programma di attività avviato dalla Regione nell'ambito di una pluralità di funzioni di propria competenza che spaziano dall'assistenza sociale e tutela del lavoro, alla difesa dell' ambiente e del territorio.
L'assoggettamento al vincolo riguardante la spesa di personale di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 296/2006, potrebbe quindi non attagliarsi alla fattispecie in esame, in quanto frustrerebbe l'attuazione di un programma regionale da realizzare anche con il sostegno comunitario, nel quale gli enti locali hanno un ruolo sostanzialmente esecutivo. I giudici contabili mettono infatti in rilievo che l'ambito discrezionale rimesso ai Comuni è piuttosto limitato, in quanto viene predeterminato l'elenco dei soggetti destinatari e la tipologia delle attività da realizzare.

La decisione
La Sezione ritiene dunque che il ricorso a soggetti disoccupati nell'ambito di «cantieri di lavoro» previsti dal programma LavoRas, realizzi un intervento a carattere socio-assistenziale sostanzialmente rientrante nell'ambito funzionale della Regione seppure con il conferimento di risorse all'ente locale. Inoltre, la durata limitata dell'intervento non è suscettibile di determinare un aumento stabile della spesa corrente ed un conseguente irrigidimento del bilancio, ma è un'operazione neutra in termini di sostenibilità a regime (Sezione regionale di controllo Friuli Venezia Giulia, pareri n. 56/2017, n. 31/2018).
La deroga per il limite della spesa a tempo determinato è ammessa, infine, per i lavoratori socialmente utili e i cantieri di lavoro, qualora il costo sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi (quindi, anche regionali) o da risorse assegnate dall'Unione europea.

La delibera della Corte dei conti Sardegna n. 31/2018

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