Personale

Dagli «extra» al licenziamento: le massime della Cassazione degli ultimi mesi sul pubblico impiego

di Daniela Casciola

Pubblichiamo di seguito una rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni della Corte di cassazione in materia di pubblico impiego depositate nel corso degli ultimi mesi.

Ferie pagabili solo per cause eccezionali
Nel settore pubblico la mancata fruizione delle ferie di per sé non dà alcun diritto alla loro monetizzazione in favore del lavoratore, a meno che questi riesca a provare che la mancata fruizione dei giorni di riposo sia stato causato da «eccezionali e motivate esigenze di servizio o da cause di forza maggiore». Ricordando questo consolidato orientamento, la Cassazione (ordinanza n. 20091/2018) ha respinto le richieste di un dirigente dell'azienda sanitaria locale di Reggio Emilia che ha chiesto un'indennità sostitutiva dei 246 giorni di ferie accumulati in dieci anni di servizio.

Dirigenti licenziati risarciti anche per la posizione
Se il dirigente viene licenziato in maniera illegittima, il risarcimento del danno va commisurato non solo al trattamento economico fondamentale, ma anche alla retribuzione di posizione prevista per l'incarico ricoperto al momento dell'esonero. Inoltre nell'ipotesi di accertata illegittimità del provvedimento, l'indennizzo può essere riconosciuto solo fino al momento della rinuncia alla tutela reale, rinuncia che coincide anche con il collocamento a riposo d'ufficio. Lo ha detto la sentenza n. 19520/2018 della Sezione lavoro della Cassazione, con la quale i giudici di legittimità cercano di determinare, nella sua consistenza e durata temporale, l'entità del danno risarcibile in favore del dirigente della pubblica amministrazione mandato via in modo illecito.

Obbligo di restituzione dello stipendio «extra» per il segretario comunale se il ministero taglia la busta paga del dirigente
Legittimo il recupero delle somme versate in più al segretario comunale come conseguenza della riduzione della retribuzione del dirigente operata dal ministero delle Finanze. Lo ha deciso la Corte di cassazione con la sentenza n. 15090/2018.

La reggenza di un ufficio dirigenziale dà diritto anche a posizione e risultato
La reggenza di un ufficio dirigenziale, senza che sia stato attivato lo specifico procedimento di copertura del posto vacante, dà diritto anche alla retribuzione accessoria. Così la Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 16698/2018, ha riconosciuto le ragioni del dipendente pubblico contro la posizione dell'amministrazione di appartenenza che riteneva escluse le retribuzioni di risultato e di posizione, parte variabile.

Spese legali del dipendente, non sempre paga il Comune
Il Comune è tenuto a risarcire le spese legali di un dipendente coinvolto in un processo penale esclusivamente se non ci sono conflitti di interessi tra le parti. Questo il principio espresso dalla Cassazione con l'ordinanza n. 18256/2018. Secondo l'articolo 28 del contratto 14 settembre 2000 l'ente, anche a tutela dei propri diritti e interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e dell'adempimento dei compiti di ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento.

Nullo il licenziamento se l'iter è irregolare
Nullo il licenziamento di un dipendente pubblico che, nel procedimento disciplinare, non ha avuto le garanzie previste dallo Statuto dei lavoratori del diritto alla difesa; la nullità si verifica nonostante l'interessato abbia fornito un'autocertificazione non veritiera al momento dell'assunzione, sostenendo di non svolgere altro lavoro o professione, mentre era dipendente a tempo indeterminato presso altro ente pubblico. Le indicazioni arrivano dalla sentenza n. 13667/2018 della Cassazione.

La violazione di legge giustifica sempre il licenziamento del dirigente
Secondo la Cassazione, con la sentenza n. 15640/2018, il dirigente pubblico è tenuto ad osservare le leggi e ad adempiere le funzioni pubbliche «con disciplina ed onore» (articolo 54 della Costituzione) e partecipa alla realizzazione degli obiettivi imposti alle amministrazioni pubbliche dall'articolo 97; per cui, in fatto di sanzioni disciplinari di tipo espulsivo, il vincolo fiduciario posa anche sulla capacità del dirigente di assicurare la legalità, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa. Tanto è stato sufficiente per la Suprema Corte per giudicare legittimo il licenziamento del dirigente.

La sospensione non ha effetti senza procedimento disciplinare
La sospensione facoltativa cautelare dopo un procedimento penale a carico di un dipendente è da intendersi come una misura interinale correlata alla definizione del relativo instaurando procedimento disciplinare. Questo provvedimento è privo di titolo se all'esito del procedimento penale, anche concluso con condanna, il procedimento disciplinare non venga attivato o si concluda con una sanzione meno grave rispetto a quella della sospensione del dipendente. Se ciò invece si verifica, spetta al lavoratore la «restitutio integrum», essendo irrilevanti sull' efficacia della sospensione le dimissioni del dipendente, che di per sé non impediscono l'attivazione o definizione del procedimento disciplinare. Lo si legge nella sentenza n. 10137/2018 della Sezione lavoro della Cassazione.

Va indennizzato chi dopo un incarico organizzativo è stato demansionato
L'amministrazione non può escludere da compiti di responsabilità il lavoratore che torna al suo posto dopo aver ricoperto una posizione organizzativa. E, se da questa circostanza deriva una sofferenza psicologica il datore deve pagare il danno biologico. Così la Corte di cassazione con la sentenza n. 10138/2018 che ha respinto il ricorso proposto dall'Inps.

I patti regionali prevalgono sul contratto collettivo se l'ente non lo ha recepito
Il contratto collettivo di lavoro nazionale non può essere imposto imperativamente in ambito regionale senza che sia stato recepito tramite delibera di giunta e decreto assessoriale. Non andava, quindi, automaticamente applicata la parte economica della contrattazione nazionale agli addetti ai lavori idraulico-forestali dipendenti a termine della Regione siciliana. Così la Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 17421/2018.

Dirigenti, incarico con contratto di diritto privato se la Pa ne motiva l'«eccezionalità»
Il conferimento - a persone già dipendenti dell'ente pubblico - dell'incarico di direttore reggente tramite contratto a tempo determinato di diritto privato prescinde da qualsivoglia concorso o selezione, purché esse siano in possesso dei requisiti necessari per conseguire la qualifica dirigenziale (nella specie il diploma di laurea). Presupposto che legittima la scelta di ricorrere al contratto di diritto privato è l'eccezionalità della situazione (nel caso specifico, l'imminente trasformazione dell'ente). La Corte di cassazione con la sentenza n. 15228/2018 ha confermato la legittimità di questo conferimento per rivestire il ruolo di direttore di Istituti riuniti di assistenza.

Dirigenza medica, straordinario pagato solo in casi eccezionali
La dirigenza medica non può pretendere il puntuale pagamento delle singole ore di straordinario, se non in casi eccezionali. Infatti, la remunerazione aggiuntiva rispetto al normale orario di lavoro è prevista attraverso forme fissate dalla contrattazione collettiva del comparto: orario articolato e flessibile e una retribuzione di risultato al raggiungimento degli obiettivi. Con l'ordinanza n. 17260/2018 la Cassazione ha quindi respinto la pretesa del medico di una Asl giudicando nel merito la vicenda e annullando senza rinvio la decisione della corte d'appello, che aveva condannato la Asl a pagare l'indennità «per le numerose ore di lavoro straordinario».

Niente indennità sostitutiva al ricercatore che non chiede ferie
I dipendenti degli enti pubblici di ricerca, in coerenza con l'autonomia organizzativa loro riconosciuta, devono predisporre autonomamente un piano ferie e fare espressa richiesta di godimento delle stesse all'ente datore di lavoro. Se ciò non accade, le ferie non possono essere più godute e non è nemmeno possibile ottenere il pagamento della relativa indennità sostitutiva. Tale indennità è dovuta, infatti, solo se la mancata fruizione delle ferie dipende da comprovate esigenze di servizio. Questo è quanto emerge dall'ordinanza n. 19093/2018 della Sezione Lavoro della Cassazione.

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