Personale

Le società in house possono assumere soltanto con le procedure del pubblico impiego

di Michele Nico

Alla società in house che gestisce servizi pubblici locali deve essere riconosciuta natura pubblica, con la duplice conseguenza che per le assunzioni di personale è soggetta alle regole del testo unico sul pubblico impiego e che i relativi soggetti operanti con funzione apicale sono pubblici ufficiali, per il fatto stesso di concorrere alla predisposizione di atti pubblicistici. Questo è il principio sancito dalla Corte di cassazione penale, sezione VI, con la sentenza n. 30441/2018 che conferma la condanna per i reati di abuso d'ufficio e di falso in atto pubblico dell'amministratore delegato, del responsabile della direzione del personale e del presidente della commissione esaminatrice di una società in house, coinvolti a diverso titolo nell'assunzione di 41 dipendenti secondo logiche clientelari e in violazione delle regole sul pubblico concorso.

I motivi della sentenza
Oltre le molteplici irregolarità riscontrate nella fase di reclutamento del personale (affidamento dell'attività di ricerca e preselezione a un consorzio privo di iscrizione all'apposito albo, false verifiche di regolarità in ordine ai curricula dei candidati, emissione di determine di assunzione senza istruttoria, eccetera), la parte più significativa della pronuncia si incentra sull'obiezione addotta dai ricorrenti. Gli imputati hanno sostenuto che i dirigenti della società in house – per il regime giuridico proprio di questo organismo strumentale – avrebbero piena autonomia nel dare corso alle assunzioni di personale, secondo quanto sostenuto dalla Corte di cassazione, sezioni unite civili con la sentenza n. 7759/2017, nella parte in cui afferma che «una società in house non può essere equiparata a una pubblica amministrazione nel momento in cui assume del personale, agendo in questi casi le società in house come delle comuni società per azioni in regime tutto privatistico». Questo l’assunto, secondo i giudici della Corte, è estrapolato in modo arbitrario dal suo contesto e porta a conclusioni fuorvianti rispetto ai principi dell'ordinamento giuridico, che estendono invece la disciplina del reclutamento del pubblico impiego anche alle società in house, da considerarsi quali mere articolazioni organizzative della pubblica amministrazione.

Le norme
Il principio, introdotto per la prima volta dall'articolo 18 del Dl 112/2008 convertito dalla legge 133/2008, è stato poi ribadito dall'articolo 19 del Dlgs 175/2016 (testo unico sulle società partecipate), secondo il quale «le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del Dlgs 30 marzo 2001, n. 165».

La giurispudenza
In effetti, la giurisprudenza ha più volte messo in luce la natura imperativa del suddetto articolo 18 del Dl 112/2008, da cui discende la nullità del rapporto di lavoro costituito contra legem e l'invalidità della relativa assunzione, salvo il diritto del lavoratore alla retribuzione per l'attività svolta (articolo 2126 del codice civile). Al riguardo il Consiglio di stato, sezione VI, con la sentenza n. 5643/2015 ha affermato che se una società in house incorre nella violazione delle regole previste da questo disposto, «il rapporto (…) è sanzionato con la nullità, intesa come invalidità improduttiva di effetti giuridici, imprescrittibile, insanabile e rilevabile d'ufficio e non già alla stregua di un mero vizio di violazione di legge, secondo i principi generali regolanti il regime di annullabilità degli atti amministrativi illegittimi».
Le società in house quindi devono obbligatoriamente effettuare il reclutamento delle risorse umane secondo le regole proprie del pubblico impiego, attivando sempre procedure trasparenti rispettose dei principi di pubblicità, parità di trattamento e imparzialità dell'azione amministrativa.

La sentenza della Corte di cassazione n. 30441/2018

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