Personale

Nel piano anche la stabilizzazione dei precari

Le stabilizzazioni dei precari devono essere contenute nel piano del fabbisogno. È un obbligo che discende direttamente dal Dlgs 165/2001, che impone a tutte le Pa di inserire in questo documento tutte le assunzioni, qualunque ne sia la forma, e che sanziona con l’illegittimità quelle effettuate in violazione dell’obbligo. L’eventuale adozione, come suggerito dalla Funzione pubblica, di un documento preliminare, quale la ricognizione del personale precario in possesso dei requisiti e delle capacità assunzionali che l’ente può utilizzare, non è sufficiente a sostituire l’adozione del piano.

Le stabilizzazioni possono essere effettuate solo per coprire posti vacanti in dotazione organica, per cui la loro ricognizione è ineludibile. Così gli enti dimostrano che le esigenze a base della stabilizzazione soddisfano necessità strutturali. In molti Comuni, soprattutto siciliani, questo elemento sta ponendo un problema: la non capienza delle dotazioni organiche per le stabilizzazioni di tutti i precari, tema esplosivo nelle realtà in cui il numero dei precari è alto. Ci sono Comuni in cui supera addirittura quello del personale in servizio a tempo indeterminato.

Le linee guida sul piano triennale per il personale richiamano la necessità che le modifiche alla dotazione organica garantiscano l’invarianza della spesa complessiva. Nel modo in cui è suggerito agli enti locali di rispettare il vincolo c’è la possibile soluzione. Per questi enti è scritto che il tetto dei costi per la dotazione organica va calcolato rispettando il limite della spesa del personale, quella media del triennio 2011/2013 negli enti che erano assoggettati al patto di stabilità e quella del 2008 per gli altri. In quella spesa rientravano anche gli oneri per i precari. Si giunge alla stessa conclusione nel caso in cui questi costi fossero assicurati dai trasferimenti di altre amministrazioni, Stato (soprattutto per Lsu ed Lpu) o Regioni. Il tetto permette quindi di aumentare i posti della dotazione organica e comprendere le stabilizzazioni, essendo oneri già inclusi nella spesa per il personale.

Anche se in molte realtà è una mera petizione di principio, non va considerata secondaria l’esigenza che le stabilizzazioni siano inserite in un percorso per migliorare la qualità amministrativa e razionalizzare la struttura, potenziando gli uffici preposti ai servizi rispetto a quelli di supporto (ragioneria, economato, eccetera).

Si deve infine ricordare che il contratto nazionale delle Funzioni locali consente la proroga fino a 48 mesi dei lavoratori precari che siano inseriti nei programmi di stabilizzazione. È questa una previsione ulteriore che le amministrazioni possono utilizzare per garantire la continuità della prestazione degli stabilizzandi e la non interruzione del loro rapporto in attesa della realizzazione del percorso.

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