Personale

Permessi per visite mediche, assunzioni nella fusione di Comuni e disabili

di Gianluca Betagna

La rubrica settimanale con le indicazioni sintetiche delle novità normative e applicative intervenute in tema di gestione del personale nelle pubbliche amministrazioni.

Permessi per visite e terapie nel 2018
Un ente ha chiesto all’Aran se le 18 ore annuali di permesso per espletare visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici previste dall'articolo 35 del nuovo Ccnl Funzioni locali sottoscritto il 21maggio 2018 vanno riproporzionate nel 2018 tenuto conto che il nuovo Ccnl è divenuto efficace solo dal 22 maggio 2018.
L'Agenzia, con parere Cfl2, ritiene che nel corso del 2018 il lavoratore potrà comunque fruire di quei permessi retribuiti nel limite delle 18 ore annue, anche se precedentemente al 21 maggio2018 si era già assentato, a giorni, per la medesima motivazione. Del resto, la clausola contrattuale non contiene alcuna espressa indicazione circa una eventuale maturazione progressiva del diritto ai permessi di cui si tratta.
Si ritiene, comunque, che i lavoratori possano avvalersi per intero, entro il 31 dicembre 2018, delle 18 ore annuali della nuova tipologia di permesso, anche se il contratto collettivo nazionale è stato sottoscritto definitivamente solo in data 21 maggio 2018.

Frazionamento dei permessi
Sempre in tema di permessi per l'espletamento di visite, terapie e prestazioni specialistiche, l'Aran, nell'orientamento CFL3 ha precisato che l'artiolo 35, comma 1, del Ccnl del 21 maggio 2018 riconosce la fruibilità dei permessi in oggetto sia su base giornaliera sia su base oraria. In mancanza di espresso divieto in tal senso nella disciplina contrattuale, si ritiene che i permessi possano essere fruiti anche per frazioni inferiori alla singola ora, con imputazione al monte ore annuale delle 18 ore delle frazioni di ora effettivamente utilizzate (ad esempio, 45 minuti). È sempre possibile, in ogni caso, l'utilizzo per periodi composti da un'ora o da un numero intero di ore, seguiti da frazioni di ora (ad esempio, un'ora e quindici minuti, un'ora e trenta, due ore e 30 ecc.). Anche in questi casi la decurtazione sarà pari alla durata del permesso effettivamente utilizzato dal dipendente. Quindi, nel caso di un permesso fruito per 3 ore e 31 minuti, la decurtazione sarà pari a 3 ore e 31 minuti.

Omessa assunzione disabili o appartenenti categorie protette
L'Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) ha emanato la nota protocollo n. 6316 18 luglio 2018, con la quale fornisce, ai propri ispettori, alcuni chiarimenti in merito alla natura giuridica dell'illecito relativo all'omessa assunzione dei soggetti disabili o appartenenti alle categorie protette di cui all'artcolo 15, comma 4, della legge 68/1999.
L'illecito va configurato come istantaneo a effetti permanenti, atteso che la condotta omissiva si consuma nel momento in cui spira il termine previsto ex lege, senza che il soggetto sul quale grava l'obbligo giuridico (assunzione entro il 60° giorno dall'insorgenza dell'obbligo) provveda.
Gli effetti offensivi della condotta così perfezionatasi, invece, si protraggono nel tempo fino a quando la situazione antigiuridica non viene rimossa, secondo le modalità chiarite dalla nota INL del 23 marzo 2017.
La natura di illecito istantaneo ha evidentemente riflessi sull'individuazione della norma applicabile, in caso di successione di leggi nel tempo. Infatti, agli illeciti commessi sotto la vigenza della vecchia norma – i cui effetti continuano a prodursi anche dopo l'entrata in vigore, in data 8 ottobre 2016, della nuova misura sanzionatoria prevista dall'articolo 5, comma 1 lettera b), del Dl 185/2016 – troverà applicazione la sanzione vigente al momento della consumazione dell'illecito, per il noto principio “tempus regit actum”.
Allo stesso modo, anche ai fini della prescrizione, l'ispettorato avrà riguardo, per la sua decorrenza, al momento in cui la condotta si è consumata, ovvero al 61° giorno successivo all'insorgenza dell'obbligo

Comune nato a seguito di fusione e limiti alle assunzioni
È stato chiesto alla Corte dei conti della Lombardia quali sono i limiti alle assunzioni di un ente nato dalla fusione di tre Comuni.
Con deliberazione n. 215/2018/PAR del 9 luglio 2018, la Sezione ritiene che le capacità assunzionali siano complessivamente generate dai tre Comuni successivamente fusi e il comune superstite e dall’unione di comuni, trasferendosi poi al Comune nato per fusione e al comune superstite in via diretta e per accordo di ripartizione di capacità indivise tra i nuovi comuni.
In merito al passaggio dei dipendenti si richiamano, invece, le indicazioni della SRCLOM/213/2016/PAR, secondo cui «Assolutamente dirimente appare, infatti, il discrimine tra personale originariamente dipendente dai Comuni aderenti all'Unione e a quest'ultima trasferito e personale, di contro, autonomamente assunto dall'Unione stessa. Per quanto riguarda la prima fattispecie (…) il Comune, che ha trasferito proprio personale all'Unione, in connessione al trasferimento di proprie funzioni, è legittimato a riassorbire, in caso di scioglimento dell'Unione o di recesso dalla stessa, tale personale, nel rispetto delle sole norme di finanza pubblica inerenti il contenimento della spesa di personale».
Più sotto si ribadisce che questa prima fattispecie «mal si presta ad essere qualificata come nuova assunzione o come ordinaria forma di mobilità, in quanto strettamente e imprescindibilmente connessa al ritrasferimento delle funzioni conferite all'Unione (…)». Nel secondo caso «(l'eventuale riassorbimento, da parte dei Comuni aderenti, di personale direttamente assunto dall'Unione)», invece, «trova applicazione l'ordinario regime di mobilità con i vincoli ora ricordati e allo stato vigenti».

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