Personale

Apertura degli uffici su cinque giorni, per l’Aran la regola del nuovo contratto non è vicolante

di Gianluca Bertagna

L'orario ordinario di lavoro di 36 ore deve essere articolato su cinque o sei giorni? Il testo letterale dell'articolo 22 del nuovo contratto delle funzioni locali sembra quasi obbligare gli enti alla scelta dei cinque giorni, ma secondo l'Aran le cose non stanno esattamente così. Anzi, nel parere n. 13952/2018, l'Agenzia spiega che non è cambiato nulla rispetto al passato.

La nuova norma
Nell'ottica di rivisitazione di tutti gli istituti, il contratto nazionale ha messo mano anche alla materia dell'orario di lavoro. L'articolo 22, quindi, ha precisato che «l'orario di lavoro è articolato su cinque giorni, fatte salve le esigenze dei servizi da erogarsi con carattere di continuità, che richiedono orari continuativi o prestazioni per tutti i giorni della settimana o che presentino particolari esigenze di collegamento con le strutture di altri uffici pubblici». Insomma, sembra proprio che il contratto affermi che la via preferenziale è la suddivisione delle 36 ore su cinque giorni e che quindi, prima di tutto, la scelta dell'ente debba ricadere su questa articolazione.

Il parere dell’Aran
Su spinta dei dipendenti e delle rappresentanze sindacali, un ente che da anni aveva organizzato le attività su sei giorni, ha posto un quesito all'Aran sull'obbligo o meno di reimpostare il tutto sui cinque giorni.
Nel parere viene richiamata innanzitutto la disposizione dell'articolo 22, comma 2, della legge 724/1994 che indica che nelle amministrazioni pubbliche l'orario settimanale ordinario è funzionale all'orario di servizio e si articola su cinque giorni, fatte salve le particolari esigenze dei servizi pubblici. La disposizione del nuovo contratto riprende quindi questo spunto andando a declinare meglio, peraltro, le eccezioni per impostare la suddivisione delle 36 ore su sei giorni. Di fatto, quindi, l'Agenzia chiude il discorso affermando che l'articolazione dell'orario di lavoro su cinque giorni non può essere considerata né un vincolo né una previsione inderogabile.

Le questioni sindacali
L'Aran coglie anche l'occasione per approfondire le procedure nella definizione dell'orario di lavoro nel rispetto delle relazioni sindacali vigenti. Ogni decisione riferita all'orario di servizio degli uffici compete sempre all'autonoma valutazione dell'ente, che vi provvederà nel rispetto delle competenze come risultanti dal regolamento degli uffici e dei servizi. A questo punto, l'articolazione dell'orario di lavoro deve essere funzionale a questo orario di servizio. In tale ambito si dovrà tenere conto di eventuali esigenze organizzative da soddisfare valutando anche il numero di dipendenti in servizio spingendosi a individuare un orario su sei giorni se vi sono esigenze funzionali dell'ente o particolari caratteristiche dell'utenza. Da ultimo: l'orario di servizio e di apertura al pubblico non sono oggetto di nessuna relazione sindacale; l'articolazione delle tipologie dell'orario di lavoro è oggetto di confronto con i sindacati.

Il parere dell’Aran

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©