Personale

Nuovo contratto, l’una tantum perequativa non pesa sui trattamenti accessori e di malattia

di Vincenzo Giannotti

Pubblicati i pareri dell'Aran sul nuovo contratto delle funzioni locali che affontano esaminano i primi punti controversi della nuova normativa. I chiarimenti forniti riguardano, tra l'altro, la qualificazione e la natura della voce retributiva riferita all'elemento perequativo e la possibilità da parte degli enti locali di affidare posizioni organizzative prima delle modifiche obbligatorie richieste dal contratto.

Natura dell'elemento perequativo
L'articolo 66 del contratto 2016-2018 ha riconosciuto al personale dipendente «un elemento perequativo un tantum, corrisposto su base mensile nelle misure indicate nella medesima Tabelle D, per dieci mensilità, per il solo periodo 1.3.2018 – 31.12.2018, in relazione al servizio prestato in detto periodo». In considerazione del collegamento tra la retribuzione e il servizio prestato, il Comune ha chiesto di sapere se questo elemento retributivo, inserito per la prima volta, debba essere collegato o meno alle decurtazioni previste in caso di assenza del dipendente nei primi dieci giorni di malattia, ovvero se la corresponsione dei trattamenti accessori (esempio straordinario, turnazione) sia o meno influenzata dagli importi inseriti nel contratto nei mesi di sua operatività. Nella risposta del 2 agosto, contenuta nell'orientamento applicativo CFL1, i tecnici dell'Aran sottolineano che questa voce, proprio perché riconosciuta una tantum in un periodo temporale preciso (dieci mesi), non rientra in nessuna delle voci utili ai fini retributivi e come tale non deve essere presa in considerazione nella base di calcolo né del compenso per lavoro straordinario né dell'indennità di turno o di qualunque altro compenso che assuma, comunque, una delle suddette nozioni di retribuzione come base. Inoltre, non potendo questi importi eccezionali rientrare nel concetto di salario accessorio non andrà operata alcuna trattenuta per i primi 10 giorni di assenza per malattia.

Conferimento di posizione organizzativa
L'articolo 13 del contratto 2016-2018 prevede al comma 3 che: «Gli incarichi di posizione organizzativa … già conferiti e ancora in atto, proseguono o possono essere prorogati fino alla definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative …». In questo caso il dubbio dell'ente locale riguarda una possibile preclusione alla possibilità di conferire un nuovo incarico, nonostante un posto si sia reso vacante, sino a quando non siano stati determinati i nuovi criteri generali di conferimento e revoca degli incarichi e definite le nuove graduazioni economiche. L'orientamento applicativo CFL6, sempre del 2 agosto, spiega come non sia inibito all'ente il conferimento di posizioni organizzative che si rendessero necessarie, in via del tutto eccezionale, per garantire funzionalità e operatività degli uffici, in presenza del posto vacante o per altro motivo, pur in assenza della definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative. In questo caso, precisa il parere, anche questo incarico, unitamente agli altri già conferiti o prorogati, non potrà avere durata superiore al 20 maggio 2019 (entro un anno massimo dalla sottoscrizione del contratto) e, quindi, decadrà in via automatica a quella data o prima in presenza dell'adozione formale, da parte dell'ente locale, del nuovo assetto delle posizioni organizzative. Si ricorda, infatti, che il nuovo contratto ha confermato solo una durata massima del conferimento degli incarichi (ridotta dai precedenti cinque anni ai tre anni nel nuovo contratto) e non una durata minima, tale da rendere compatibile anche una scadenza ravvicinata dell'incarico conferito.

L’orientamento applicativo dell’Aran CFL1

L’orientamento applicativo dell’Aran CFL6

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