Personale

L'incremento del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato va utilizzato solo per i nuovi dirigenti

di Ulderico Izzo

Nella determinazione del fondo che finanzia la retribuzione di posizione e di risultato si deve tener conto delle sole posizioni dirigenziali effettivamente coperte e non di tutte quelle contemplate nell'organico dell'ente. L'incremento delle risorse, infatti, deve essere utilizzato solo per le nuove posizioni dirigenziali e non integralmente distribuito a favore di quelle in servizio. È questo il principio enunciato dalla Corte di cassazione con l'ordinanza n. 20618/2018.

Il fatto
Alcuni dirigenti di seconda fascia del ministero dell'Ambiente si sono rivolti al giudice del lavoro per ottenere l'accertamento del diritto all'integrale attribuzione, in loro favore, delle risorse destinate, per gli anni compresi fra il 1998 e il 2007, al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato e la conseguente condanna del ministero a corrispondere le differenze fra quanto effettivamente spettante in relazione all'integrale utilizzazione del fondo e quanto percepito. In entrambi i gradi del giudizio, il contenzioso si è concluso in loro sfavore, cosa che ha determinato il ricorso per Cassazione che, a sua volta, decide la controversia a favore dell'amministrazione.
I dirigenti avevano contestato il criterio di ripartizione del fondo ritenendo che il ministero non avesse adempiuto l'obbligo contrattualmente stabilito di integrale utilizzazione delle risorse stanziate, penalizzando i dirigenti in servizio i quali, tra l'altro, pur a fronte di una carenza di organico, avevano garantito la funzione di direzione delle divisioni prive di titolare.

La decisione
Per la Suprema Corte, invece, l'operato del datore di lavoro pubblico è corretto, in quanto ha applicato correttamente le disposizioni contrattuali vigenti (articolo 58 del contratto del 2006); la disposizione contrattuale, dopo avere individuato le diverse tipologie di risorse utilizzabili ai fini della formazione del fondo, aggiunge che le stesse sono calcolate in relazione al personale con qualifica dirigenziale in servizio alla data del 31.8.1993, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 3, comma 19, della legge 537/1993; in alternativa, l'Amministrazione può calcolare le risorse con le stesse modalità ma in relazione al personale con qualifica dirigenziale effettivamente in servizio alla data di entrata in vigore del contratto e pone, quindi, una stretta correlazione fra ammontare delle risorse disponibili, dirigenti in servizio e posizioni dirigenziali da considerare ai fini della graduazione delle funzioni. Quindi l'incremento delle risorse finanziarie disposto dal Mef, doveva, come correttamente avvenuto, essere utilizzato solo per le nuove posizioni dirigenziali e non essere integralmente distribuito a favore di quelle in servizio.

Conclusioni
La decisione in rassegna afferma la corretta l'interpretazione logico-letterale e complessiva delle disposizioni collettive e induce a ritenere che, come già affermato precedenti pronunce, in relazione all'analoga disciplina prevista per i dirigenti degli enti locali, nella determinazione del fondo finalizzato a finanziare la retribuzione di posizione e di risultato deve tenersi conto delle sole posizioni dirigenziali effettivamente coperte e non di tutte quelle contemplate nell'organico dell'ente.

L'ordinanza della Corte di cassazione n. 20618/2018

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